Decadenza da contributi agricoli: giurisdizione del giudice ordinario per inadempimento del beneficiario (TAR Lazio n. 10938 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Viceversa, è configurabile una situazione di interesse legittimo solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Il Fatto
Una società agricola, già beneficiaria di un aiuto comunitario per l’agricoltura biologica nell’ambito della Misura 11, Azione 11.2 del Programma di Sviluppo Rurale, impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Lazio aveva disposto la decadenza totale dall’aiuto per le annualità 2020-2021-2022, con conseguente restituzione di un importo complessivo. La decadenza era stata pronunciata per la riscontrata violazione dell’obbligo di mantenimento del titolo di conduzione dei terreni oggetto della misura per i cinque anni successivi alla presentazione della domanda di aiuto. La società ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, contestando la legittimità del provvedimento di decadenza.
La Motivazione della Corte
La Regione Lazio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia, in quanto relativa a un provvedimento di revoca di un contributo pubblico per inadempimento del beneficiario, appartenesse alla cognizione del giudice ordinario.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha rammentato che il destinatario di finanziamenti pubblici vanta una posizione duale: di interesse legittimo rispetto al potere di annullare o revocare i provvedimenti di attribuzione per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme e alla conservazione degli importi già riscossi, quando l’Amministrazione agisca sul presupposto di un preteso inadempimento del beneficiario agli obblighi impostigli.
Proprio questa seconda ipotesi ricorre nel caso di specie. La Regione, infatti, ha disposto la revoca del finanziamento non per vizi di legittimità del provvedimento concessorio, bensì per la violazione dell’obbligo di mantenimento del titolo di conduzione dei terreni, obbligo cui era subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Tale fattispecie si attaglia, secondo il Collegio, al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 1946 del 2024, secondo cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
La pronuncia evidenzia come la tesi della ricorrente, volta a limitare la giurisdizione del giudice ordinario alla sola ipotesi di distrazione dei fondi verso altre destinazioni, non possa essere condivisa. L’eventuale violazione degli impegni assunti con la domanda di aiuto integra un inadempimento contrattuale, configurabile nella fase attuativa del rapporto, che radica la giurisdizione in capo al giudice ordinario. Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e nel rispetto dei termini ivi previsti. La peculiarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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