Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso sul ripiano dei tetti (TAR Lazio n. 149 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della pronuncia. Se sopravviene una causa che lo elide, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo opera anche davanti al giudice amministrativo, sicché la parte che dichiari di non avere più interesse alla definizione nel merito vincola il Collegio alla declaratoria di improcedibilità. L’avvenuto versamento degli oneri di ripiano secondo l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025 integra una sopravvenienza che priva di utilità la decisione. In tal caso è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, con cui era stata certificata a livello nazionale e regionale il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché il successivo decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 e l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019. Oggetto del contendere erano le modalità di ripiano pro quota del superamento dei tetti di spesa, contestate dalla ricorrente insieme alla circolare prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 e agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025 il difensore della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito, avendo la società provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore e la qualifica come causa di elisione dell’interesse alla decisione. Il versamento degli oneri di ripiano ha soddisfatto l’interesse sostanziale che la ricorrente aveva portato in giudizio, rendendo priva di utilità una pronuncia di merito sull’impugnazione dei decreti e degli atti presupposti.

Su questa premessa il Tribunale richiama il principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, e cita Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399. Ne deriva che l’accertata sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice l’esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La decisione non introduce una regola nuova sul ripiano dei tetti di spesa dei dispositivi medici: la questione sostanziale viene superata dalla sopravvenienza normativa invocata dalla stessa parte ricorrente. Il Collegio, quindi, non si pronuncia sui motivi di impugnazione e si limita a rilevare processualmente il venir meno dell’interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale valuta le peculiarità della vicenda e dispone l’integrale compensazione tra le parti, ordinando infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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