Docente precario e carta docente: ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 4120 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condanna l’Amministrazione a provvedere, una volta passata in giudicato e notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, integra i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittimando la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Un docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza favorevole. Il giudice ordinario aveva dichiarato la sussistenza del suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza aveva altresì condannato il Ministero a provvedere in tal senso. A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha evidenziato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che essa sia ancora inadempiente. La pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 25 ottobre 2024.
Il TAR ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni richieste per l’azione di ottemperanza, sia sotto il profilo della natura del giudicato, sia sotto quello della sua notificazione. Ha ritenuto soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che disciplinano l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario.
Conseguentemente, il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nell’identità del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il Commissario, che potrà essere investito direttamente dal creditore solo dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche tramite un funzionario delegato.
Il Collegio ha infine precisato che l’attività demandata al Commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso, e ha condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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