Illegittimità dei quiz concorsuali: sindacato limitato a errori manifesti (TAR Lazio n. 9749 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono censurabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Le risposte considerate esatte dalla commissione di concorso non possono essere sindacate quando risultano sicuramente corrette e le alternative configurano meri “distrattori” con margini di plausibilità. Il sindacato del giudice non può sovrapporsi all’ambito valutativo proprio della commissione, né l’eventuale natura giuridica dei quesiti legittima un sindacato di diversa o maggiore intensità. La rettifica di un singolo quesito non impone un riesame complessivo degli items somministrati.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo esclusa dalla procedura di reclutamento per dirigenti scolastici per mancato superamento della prova scritta, ha partecipato alla procedura riservata indetta con D.M. n. 107/2023. Con ricorso notificato l’11 giugno 2024, ha impugnato gli atti con cui le era stato attribuito il punteggio di 60/100, sufficiente al superamento ma ritenuto inferiore a quello effettivamente spettante. La ricorrente ha dedotto che alcuni quesiti contenevano risposte erronee, svianti o ambigue, e che la correzione di un solo quesito, disposta dopo segnalazioni, non aveva comportato un riesame complessivo della prova.
Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva e le successive rettifiche, nonché avverso la valutazione del titolo di Master posseduto dalla ricorrente, cui era stato attribuito il punteggio di 0,50 anziché uno maggiore per la presunta affinità con le competenze del dirigente scolastico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato preliminarmente la tardività delle censure sulla valutazione dei titoli contenute nel secondo atto di motivi aggiunti: la seconda rettifica della graduatoria del 18 dicembre 2025 aveva confermato la posizione della ricorrente senza alcun approfondimento istruttorio, configurando un atto meramente confermativo della prima graduatoria del 9 agosto 2024. La lesione andava quindi fatta risalire alla pubblicazione originaria della graduatoria, come già affermato da T.A.R. Lazio, sez. IV, sentenza n. 12609/2025 citata in motivazione.
Nel merito, la Corte ha richiamato il costante orientamento del Tribunale secondo cui la scelta dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. I due quesiti contestati — uno sull’art. 15 del CCNL dell’area Istruzione e Ricerca in materia di assenze retribuite del dirigente scolastico e l’altro sull’art. 12, legge n. 104/1992 in tema di integrazione scolastica — presentavano risposte che la commissione aveva considerato sicuramente corrette, mentre le alternative prescelte dalla ricorrente costituivano meri “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato.
Il Collegio ha escluso che la natura giuridica dei quesiti possa legittimare un sindacato più intenso: tale impostazione sovrapporrebbe il piano dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo della commissione, facendo vertere il processo non sull’attività amministrativa ma direttamente sull’idoneità del candidato. La circostanza che sia stato corretto un solo quesito non smentisce, anzi conferma, che le decisioni sul contenuto dei quesiti appartengono al merito amministrativo.
La Corte ha quindi respinto tutte le censure reiterate nei motivi aggiunti, escludendo profili di illegittimità nei provvedimenti confermativi. Il ricorso è stato dichiarato infondato, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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