Concorso docenti PNRR: soglia minima alla prova orale legittima (TAR Lazio n. 139 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito, ma solo sotto il profilo della illogicità manifesta, del travisamento di fatti o della contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La mera disomogeneità dei punteggi conseguiti nelle diverse prove costituisce esito possibile della selezione, mirando le prove a vagliare differenti capacità del candidato. È legittima la previsione di una soglia minima alla prova orale, in quanto risponde a ragionevolezza, garantisce la par condicio tra i concorrenti e non contrasta con la normativa europea sul riconoscimento dei diplomi. La questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, è manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale bandita con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per la classe di concorso A047, conseguendo alla prova scritta un punteggio di 92/100 e alla prova orale 58/100. Non avendo superato la soglia minima di 70/100 fissata per la prova orale, la candidata è rimasta esclusa dalla graduatoria di merito.
Ha quindi impugnato davanti al TAR Lazio gli esiti della prova orale, le griglie di valutazione e, con motivi aggiunti, le graduatorie definitive, deducendo la manifesta illogicità della sproporzione tra i due punteggi e l’illegittimità della soglia minima. In via subordinata ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale e di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti, delibandoli congiuntamente perché connessi. In via preliminare rileva profili di possibile inammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, cod. proc. amm., poiché la ricorrente non specifica la ragione dell’impugnazione di ciascuno dei numerosi atti indicati, e profili di possibile carenza di legittimazione passiva di alcuni soggetti evocati. Tali rilievi restano però assorbiti dal merito.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama i precedenti della Sezione e la giurisprudenza amministrativa secondo cui le valutazioni delle commissioni sono sindacabili solo per illogicità manifesta. La mancata corrispondenza tra il punteggio della prova scritta e quello della prova orale non integra alcun vizio: la disomogeneità è esito possibile di prove che accertano capacità diverse. Né rileva il fatto che le griglie siano state accettate dalla candidata all’atto della domanda, non essendo ciò decisivo ai fini del dedotto vizio.
Sulla soglia minima di 70/100, il Collegio osserva che essa risponde all’esigenza di una stringente selezione dei più meritevoli, in linea con l’art. 97 Cost., e che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel fissare i requisiti di accesso e superamento. La soglia su base nazionale garantisce la par condicio tra i partecipanti.
Quanto al dedotto contrasto con la direttiva 70/99/CE, il Tribunale esclude che i sistemi di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi regolino le procedure di selezione e reclutamento. Infine, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata priva del requisito della non manifesta infondatezza, e non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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