Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 146 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, investito di tale richiesta, non deve procedere all’esame del merito della controversia, ma è tenuto a pronunciarsi in rito, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti che ha condotto alla decisione in rito.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna aveva disposto l’archiviazione della richiesta di avvio del procedimento per il rilascio della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. La Regione si era costituita in giudizio.
La Motivazione del TAR
Il TAR Sardegna, preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, ha rilevato che non restava che procedere in conformità a quanto richiesto, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a. che disciplina l’ipotesi di improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ha quindi riconosciuto la fondatezza della richiesta, non emergendo dagli atti alcuna ragione per discostarsi dalla volontà della parte di non perseverare nell’azione intrapresa.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando il complessivo assetto degli interessi coinvolti che aveva condotto alla decisione in rito.
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Nota della Redazione
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