Ordine di demolizione atto dovuto e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 187 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto dovuto e vincolato all’accertamento dei presupposti di legge, con la conseguenza che la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990. La motivazione del provvedimento è adeguata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività. Il mero decorso del tempo tra realizzazione e repressione non incide sulla legittimità dell’ingiunzione, né impone una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Edilizio del Comune ha ingiunto la demolizione di un manufatto ad uso rimessa agricola e di una adiacente tettoia a sbalzo, realizzati in assenza di titolo edilizio, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Davanti al TAR Lazio il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; con il secondo, la carenza di motivazione in relazione al tempo decorso e alla proporzionalità dell’atto; con il terzo, la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo la natura pertinenziale dell’opera, riconducibile a edilizia libera. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, il Tribunale ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei presupposti: l’ingiunzione è misura sanzionatoria per l’inosservanza di disposizioni urbanistiche, adottata in esito a un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore.
Ne consegue, da un lato, che è ultroneo l’apporto partecipativo del privato e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990; dall’altro, che la motivazione è sufficiente quando contiene la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività. Il Tribunale ha richiamato in tal senso Cons. Stato, sez. VII, n. 9846 del 2025 e la giurisprudenza sul punto.
Quanto al decorso del tempo, il Collegio ha ribadito che esso non rileva ai fini della legittimità del provvedimento: non ingenera alcun affidamento tutelabile e non impone di motivare specificamente l’interesse pubblico attuale alla demolizione. Il lungo periodo di inerzia dell’Amministrazione, anzi, rafforza il carattere abusivo dell’opera, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 1386 del 2017.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto. Le deduzioni sulla natura e sulla ridotta consistenza delle opere sono risultate generiche e non documentate, sì da non consentire di ricondurle al regime dell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001. Le opere configurano invece interventi di nuova costruzione, per la costruzione di un manufatto a un piano, con piazzale, che ha alterato dimensioni e sagoma del fabbricato originario. La pavimentazione richiamata, per la sua entità, esorbita dai limiti dell’edilizia libera. Il Tribunale ha pertanto escluso la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e ha rigettato il ricorso, dichiarando il non luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’Ente.
Nota della Redazione
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