Rinnovo permesso di soggiorno e automatismo ostativo per reati di stupefacenti (TAR Lombardia n. 988 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della Corte cost. n. 88/2023, il reato di spaccio di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non costituisce più causa automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. L’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione di pericolosità sociale concreta e attuale, verificando se dal fatto commesso, nella sua specificità o unitamente ad altre circostanze, possa desumersi la pericolosità dell’autore. La sola condanna non è sufficiente, né possono fondare il giudizio precedenti di polizia contestati in modo generico e non sfociati in azioni penali. In sede di riesame il Questore non può limitarsi a rinviare ai pregiudizi già addotti, ma deve motivare in concreto, anche alla luce dell’inserimento socio-lavorativo e dei legami familiari.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto l’11.10.2022, ne aveva chiesto il rinnovo alla Questura di Brescia, che lo aveva rigettato con provvedimento del 28.11.2024. A fondamento del diniego l’Amministrazione richiamava una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, un decreto penale per guida in stato di alterazione psico-fisica e ulteriori precedenti di polizia, invocando l’automatismo ostativo dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente impugnava il diniego e il Tribunale, con ordinanza cautelare del 25.9.2025, ordinava all’Amministrazione una rinnovata valutazione. La Questura emetteva quindi un nuovo diniego il 4.11.2025, fondato sull’assenza di legami familiari, sull’ingresso irregolare come minore non accompagnato e sull’affermato mantenimento di rapporti con il Paese d’origine. Anche questo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che, contrariamente a quanto affermato nel primo provvedimento, il reato di lieve entità non è più automaticamente ostativo dopo la Corte cost. n. 88/2023, che ha dichiarato illegittimi in parte qua l’art. 4, comma 3 e l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ne deriva la necessità di una valutazione in concreto della pericolosità sociale.
Tale valutazione, osserva il Collegio, è stata compiuta dalla Questura in modo inadeguato. La condanna, di per sé, non comporta che l’autore sia socialmente pericoloso: occorreva valutare il fatto nella sua specificità o insieme ad altre circostanze. Quanto alla guida in stato di alterazione, di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992, andava accertato lo stato del procedimento penale, trattandosi di fatto non ancora definitivamente accertato. I precedenti di polizia sono stati contestati in modo del tutto generico e non risultano sfociati in azioni penali.
Quanto al secondo provvedimento, il Tribunale rileva che esso non sostituisce il primo, ma lo integra: la Questura richiama espressamente il diniego precedente e si basa nuovamente, in punto di pericolosità, sugli stessi elementi, senza riconsiderarli alla luce dell’ordinanza cautelare e senza aggiungerne altri. Le nuove considerazioni — assenza di convivenza con lo zio, ingresso come minore non accompagnato, rapporti con il Paese d’origine — non attengono alla pericolosità sociale, ma alla diversa valutazione dell’art. 5, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 286/1998, da compiersi solo una volta accertata la pericolosità.
Entrambi i provvedimenti sono pertanto illegittimi e vanno annullati. La Questura dovrà determinarsi nuovamente sull’istanza entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, compiendo un’adeguata e motivata valutazione della pericolosità sociale concreta e attuale. Le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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