Nessuna retrodatazione nella carriera, risarcibile il ritardo del concorso (TAR Lazio n. 186 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria si consegue solo al termine del corso di formazione. Non esiste un diritto alla ricostruzione della carriera, poiché l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. È invece configurabile la responsabilità dell’Amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, in presenza di una presunzione di colpa ravvisabile nella grave violazione dei termini procedimentali e in assenza di giustificazioni ancorate a fatti oggettivi. Il danno, non identificabile nella retribuzione non maturata per natura sinallagmatica, è liquidabile in via equitativa e va limitato alle differenze retributive non connesse all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il conferimento di posti da allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 febbraio 2003. Al termine della procedura è stata inquadrata nei ruoli degli ispettori, ma senza il riconoscimento dell’anzianità assoluta e della decorrenza degli assegni da luglio 2007.

Ha quindi impugnato l’atto di inquadramento definitivo, chiedendo l’annullamento nella parte in cui non le riconosceva la decorrenza rivendicata, il diritto alla ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni. A fondamento ha dedotto la patologica lentezza della procedura concorsuale e la conseguente perdita della possibilità di progredire in carriera. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti conformi, tra cui le sentenze del Cons. Stato nn. 6627/2025, 4757/2025, 668/2025, 5960/2023, 7471/2023, 10841/2023 e 8039/2024. Da essi si ricava che la nomina a vice ispettore si consegue soltanto al termine del corso di formazione, con la conseguenza che non esiste un diritto alla retrodatazione della promozione.

L’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo. Solo dall’annullamento di tale atto potrebbero derivare conseguenze favorevoli. Il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del corso formativo: accogliere la pretesa di retrodatazione darebbe luogo a un’anomala inversione logica e cronologica. Le censure sulla retrodatazione sono pertanto respinte.

Sono invece parzialmente fondate le doglianze sul risarcimento del danno da ritardo. L’elemento oggettivo è dato dal superamento del termine di durata della procedura, identificato nei 780 giorni stabiliti dalla tabella del D.M. 20 novembre 1995, n. 540, espressione del principio generale di contenimento delle operazioni concorsuali entro termini predeterminati e ragionevoli, desumibile anche dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994.

L’elemento soggettivo è dimostrato da una presunzione di colpa ravvisabile nella grave violazione del termine e nella durata superiore al quintuplo di quella prevista, in assenza di giustificazioni oggettive. Il nesso di causalità, ricostruito secondo il criterio del “più probabile che non”, è provato dal fatto che i ricorrenti non hanno potuto godere delle differenze retributive spettanti.

Il danno è liquidato in via equitativa, nei limiti dei 2/3 dello stipendio tabellare e dei 2/3 dei vantaggi economici legati alla progressione, con riferimento al periodo dal settembre 2006 alla data di effettiva nomina. Non è riconosciuto il danno non patrimoniale, meramente affermato e non provato. Il Ministero dovrà proporre il pagamento entro sessanta giorni, con rivalutazione e interessi; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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