Istruttoria cautelare e acquisizione dell’atto non conosciuto diniego permesso di costruire (TAR Puglia n. 11 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il diniego del permesso di costruire, quando il provvedimento impugnato richiama un atto istruttorio — quale il verbale di un sopralluogo — non conosciuto dalla parte ricorrente e non prodotto in giudizio, il Tribunale amministrativo deve disporne l’acquisizione, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., prima di decidere sull’istanza di sospensione. L’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio fissa il termine per il deposito e rinvia la trattazione dell’istanza cautelare a una successiva camera di consiglio, senza pronunciarsi sulle spese.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale, adottato dal responsabile del Settore Territorio del Comune di Trinitapoli, nonché il preavviso di diniego e ogni altro atto presupposto. Nel provvedimento di diniego era menzionato un verbale di sopralluogo effettuato in data 1° ottobre 2025, non conosciuto dalla società, che ne aveva chiesto l’ostensione in giudizio. Il Comune si costituiva e la causa veniva trattenuta in camera di consiglio per la decisione sull’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto che, prima di pronunciarsi, fosse necessaria l’acquisizione del verbale del sopralluogo del 1° ottobre 2025, richiamato nel provvedimento di diniego e non prodotto in giudizio. Ha pertanto disposto l’incombente istruttorio, assegnando all’amministrazione comunale il termine di dieci giorni per il deposito del verbale, e ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, riservando ogni pronuncia sulle spese.

La decisione si fonda sul carattere presupposto dell’atto istruttorio rispetto al diniego impugnato: la sua conoscenza è indispensabile per verificare la fondatezza della domanda cautelare, rendendo opportuno l’approfondimento istruttorio prima di valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora. L’ordinanza istruttoria non definisce il giudizio, ma lo sospende in attesa dell’esecuzione dell’incombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *