Payback dispositivi medici: atti regionali attuativi devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13895 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e quantifica gli importi dovuti non è espressione di potere autoritativo, configurandosi come attività meramente ricognitiva, contabile e riepilogativa. Ne deriva che la posizione dell’impresa che contesta la quantificazione ha natura di diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La censura di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 è infondata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la natura tributaria del contributo, qualificandolo come solidaristico e proporzionato.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti statali di avvio del meccanismo del c.d. payback per gli anni 2015-2018: il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida attuative, l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e la circolare ministeriale. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato anche il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise che ha determinato gli oneri di ripiano a suo carico per il quadriennio. La ricorrente ha dedotto vizi propri degli atti e vizi derivati dall’illegittimità costituzionale della disciplina, lamentando la natura retroattiva del meccanismo e la lesione dell’affidamento e della libertà d’impresa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rilevando come l’obbligo di ripiano per le aziende fornitrici trovi origine nell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, con quote crescenti dal 40% al 50% tra il 2015 e il 2017, e come la procedura attuativa per le annualità 2015-2018 sia stata definita solo con il comma 9-bis, introdotto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022. Il giudice ha quindi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha riconosciuto la legittimità del meccanismo, qualificandolo come contributo solidaristico rientrante nell’ambito dell’art. 23 Cost., ma rispettoso della riserva di legge. La Consulta ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha rigettato le censure avverso gli atti statali, ritenendo infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 per violazione dell’art. 53 Cost.: il fatturato, anche al lordo dell’IVA, costituisce un adeguato indice rivelatore della dimensione economica dell’apporto di ciascuna impresa al mercato, coerente con la logica solidaristica del sistema. Ha inoltre escluso la lesione dell’affidamento e la violazione della normativa eurounitaria, rilevando che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori senza alterare il sinallagma contrattuale.
Quanto all’atto regionale, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni è meramente esecutiva: verifica della documentazione contabile, definizione dell’elenco delle aziende e quantificazione delle quote secondo percentuali già fissate dalla legge. Tale attività è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, sicché si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con posizione di diritto soggettivo patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza ha pertanto respinto il ricorso avverso gli atti statali, dichiarato inammissibile l’atto di motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato, e compensato le spese di lite per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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