Offerta anomala e onere probatorio del ricorrente nella gara pubblica (TAR Lazio n. 79 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il giudizio sull’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o erroneità fattuale, senza che il sindacato possa estendersi a un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci di costo. Sul ricorrente che contesti la mancata attivazione del subprocedimento di verifica grava un onere probatorio rafforzato: deve introdurre elementi sintomatici pregnanti, evidenti e decisivi del vizio di eccesso di potere, non essendo sufficiente una ricostruzione autoreferenziale costruita sulla propria struttura di costi. Il mezzo che resti puramente esplorativo, non coltivato con motivi aggiunti dopo l’ostensione degli atti, è inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune, con determinazione dirigenziale n. 227 del 7 luglio 2025, ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza alunni su scuolabus per l’anno scolastico 2025/2026, per un importo a base d’asta di euro 127.093,65 oltre IVA. La procedura, gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia mediante piattaforma telematica, è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Hanno partecipato due soli concorrenti. L’aggiudicataria ha conseguito 92,44 punti con un ribasso dell’8,2%; la ricorrente si è classificata seconda con 32,15 punti e un ribasso dello 0,1%. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’insostenibilità dell’offerta vincitrice, l’impossibilità di accesso agli atti e l’illegittimità delle migliorie tecniche, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha definito la controversia applicando il principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost. e a esigenze di economia processuale.
Quanto al primo motivo, il collegio ha ricostruito la domanda come diretta a contestare l’omessa attivazione del giudizio di anomalia e l’omessa esclusione dell’offerta. Ha richiamato l’indirizzo consolidato secondo cui il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità: il ricorrente deve introdurre elementi sintomatici pregnanti, evidenti e decisivi, dimostrando che l’erroneità emerga in modo univoco e al di là del margine di opinabilità insito nelle valutazioni tecniche.
Nel caso concreto, la ricorrente ha costruito le censure in modo autoreferenziale, estendendo alla rivale le criticità della propria struttura di costi, senza il supporto di un parere tecnico esterno. La controinteressata ha invece offerto una giustificazione plausibile dei propri costi, legata alla proprietà dei veicoli e delle attrezzature e all’assenza di consulenti esterni. Il motivo è pertanto manifestamente infondato per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il secondo ordine di censure è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il deposito in giudizio, da parte della controinteressata, dell’offerta integrale e dei verbali ha soddisfatto l’interesse conoscitivo della ricorrente, che non ha poi proposto motivi aggiunti.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità. L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. impone motivi specifici e non consente censure formulate al buio, in chiave esplorativa, in attesa dell’ostensione degli atti. Il ricorso è stato quindi rigettato in parte, dichiarato in altra parte improcedibile e inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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