Il versamento ridotto del 25% estingue l’obbligazione e preclude il ricorso (TAR Lazio n. 8066 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, introduce una causa di estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, subordinata al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Il perfezionamento di tale meccanismo satisfattivo determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso i provvedimenti impositivi, atteso che il bene della vita conseguito (estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto) è diverso da quello originariamente perseguito (rimozione dell’atto impositivo).
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Puglia con cui le erano stati attribuiti gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida attuative.
Nel corso del giudizio, la società depositava la documentazione comprovante l’avvenuto versamento, in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti impugnati, come previsto dalla nuova disciplina normativa. Il versamento risultava effettuato nei termini di legge, con conseguente asserita estinzione dell’obbligazione per gli anni considerati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, evidenziando che la norma qualifica gli obblighi delle aziende fornitrici come assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento, versamento che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La Corte ha osservato che l’integrale versamento dell’importo ridotto produce un duplice effetto: da un lato, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; dall’altro, preclude alle stesse ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai medesimi anni. La norma attribuisce, inoltre, alle regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Nel caso di specie, l’incontestata affermazione della ricorrente circa l’avvenuto versamento della quota ridotta non era stata seguita dal deposito, da parte di tutte le Regioni resistenti, della documentazione che le stesse avevano l’onere di versare in atti. Il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non osti alla definizione del giudizio, essendo comunque venuto meno il potere del giudice di pronunciarsi nel merito del ricorso.
La scelta del legislatore di configurare il versamento ridotto come causa di estinzione dell’obbligazione e di preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale ha indotto il Collegio a dichiarare la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che la cessazione della materia del contendere. Il meccanismo normativo, infatti, consente di conseguire un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. La sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto dichiarata con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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