Revoca del porto d’armi per carichi pendenti e inaffidabilità del titolare (TAR Lazio n. 77 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi l’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nel valutare i requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle stesse, a tutela della pubblica incolumità, non esistendo un diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi. La revoca della licenza di polizia non richiede un oggettivo e accertato abuso nell’uso delle armi: è sufficiente che il titolare non dia affidamento di non abusarne e la valutazione può fondarsi anche su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus. Il provvedimento di revoca è atto plurimotivato e resta legittimo quando anche una sola delle ragioni indipendenti che lo sorreggono risulti conforme alla legge.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso sportivo rilasciata nel 2017. La Questura aveva già revocato la licenza nel 2018, ma quel provvedimento è stato annullato da una sentenza della stessa sezione staccata del 2023, passata in giudicato, perché la conflittualità famigliare con il figlio, posta a base della revoca, non era stata in alcun modo comprovata. Ottenuto il favorevole esito, l’interessato ha chiesto nel giugno 2023 la restituzione della licenza.
La Questura ha allora avviato un secondo procedimento di revoca, fondato sull’esistenza di due procedimenti penali in materia lavoristica e previdenziale e sulla perdurante conflittualità con il figlio, su cui i carabinieri avevano riferito un episodio. Con decreto del 1° novembre 2023, notificato il 21 successivo, la licenza è stata nuovamente revocata. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento, l’accertamento dei requisiti e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, per la loro intrinseca connessione, muovendo dalla natura plurimotivata dell’atto impugnato: esso è fondato su ragioni indipendenti, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, e resta dunque legittimo anche se una sola risulti conforme alla legge. Il ricorrente ha contestato entrambe le ragioni, ma solo una è risultata sufficiente.
Quanto alla conflittualità famigliare, il collegio non si è discostato dalla valutazione di irrilevanza già espressa nella sentenza del 2023, ancora attuale allo stato degli atti. L’episodio riferito dai carabinieri non dimostra che la tensione abbia travalicato i limiti della civile convivenza, essendosi l’interessato limitato, pur con linguaggio acceso, ad annunciare al figlio il ricorso all’autorità giudiziaria, condotta che non integra minaccia penalmente rilevante né una conflittualità preoccupante ai fini del possesso di armi. Né risulta avviato alcun procedimento penale per le minacce asseritamente rivolte al figlio.
È invece immune dai vizi censurati, e idonea da sola a sorreggere il provvedimento, la valutazione dei carichi pendenti. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di armi, non serve un accertato abuso, potendo la revoca fondarsi su elementi di fumus. Dal certificato dei carichi pendenti aggiornato al 12 maggio 2025 emerge una pluralità di procedimenti per reati in materia tributaria e previdenziale, con otto episodi contestati tra il 29 ottobre 2018 e il 1° novembre 2023, oltre a un decreto penale di condanna per due fatti della stessa natura accertati nel gennaio 2024.
La molteplicità degli episodi, in larga parte successivi alla prima revoca, restituisce secondo il collegio il quadro di una personalità disinteressata al rispetto della normativa fiscale e previdenziale, non dissuasa dalle sanzioni né dalla pendenza dei procedimenti. Il giudizio prognostico così formulato dall’autorità di polizia non appare manifestamente irragionevole o travisato e disvela una potenziale inaffidabilità rispetto agli obblighi di custodia e maneggio delle armi. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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