Soccorso istruttorio non attivabile se l’istanza è priva di documentazione minima (TAR Calabria n. 248 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prevista dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990, presuppone che l’amministrazione abbia esaminato la domanda nel merito e sia orientata a negare il bene della vita. Essa non è pertanto dovuta quando l’amministrazione dichiari l’istanza irricevibile, trattandosi di decisione preliminare di natura procedurale, che accerta l’assenza dei requisiti minimi per una pronuncia nel merito. Il soccorso istruttorio incontra il limite del principio di auto-responsabilità, quale precipitato della collaborazione e buona fede di cui all’art. 2 bis della l. n. 241/1990: il privato che aspiri al bene della vita deve allegare i documenti minimi necessari alla valutazione amministrativa, poiché solo in tal caso l’attivazione del soccorso è doverosa.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore unico di una società, ha acquistato da una impresa individuale il ramo d’azienda comprendente l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse, in forza di contratto registrato il 14 novembre 2024. Nei locali interessati l’attività era già esercitata in virtù di una licenza rilasciata dalla Questura nel 2013. Al fine di perfezionare il subingresso e la variazione della titolarità, il ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2025 alla Questura l’istanza di rilascio della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
L’Autorità di P.S., con provvedimento del 21 gennaio 2025, ha dichiarato irricevibile l’istanza, rilevando l’assenza di documentazione ritenuta necessaria: nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, planimetria del locale con segnalazione dei sistemi di sicurezza, documentazione sull’installazione di videosorveglianza e allarmi, certificato di agibilità e destinazione d’uso, situazione di famiglia autocertificata, copia dello statuto e autorizzazione all’uso dell’impianto di videosorveglianza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 21 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo anzitutto la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi, avendo la funzione di preannunciare i motivi di rigetto, presuppone che l’amministrazione abbia vagliato la domanda nel merito e si sia determinata a negarla, così privando il privato del bene della vita. La statuizione di irricevibilità, al contrario, attesta l’assenza dei requisiti minimi perché una decisione di merito possa aver luogo ed è quindi una pronuncia preliminare di natura eminentemente procedurale, sottratta all’obbligo di comunicazione preventiva.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha escluso che il provvedimento sia illegittimo per la mancata attivazione del soccorso procedimentale. L’art. 6 della l. n. 241/1990 consente al responsabile del procedimento di richiedere dichiarazioni, disporre la rettifica di istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali.
Tale potere, se risponde al principio di leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, incontra il limite del principio di auto-responsabilità, quale espressione della collaborazione e buona fede di cui all’art. 2 bis della l. n. 241/1990. Anche fuori dalle procedure selettive, il privato che voglia ottenere il bene della vita deve allegare quanto meno i documenti minimi necessari alla valutazione amministrativa: solo a fronte di tale allegazione l’attivazione del soccorso può ritenersi doverosa.
Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a compilare e sottoscrivere il modello di istanza predisposto dall’amministrazione, senza allegare alcuna documentazione, neppure quella minima indicata nel modulo scaricato online. Di fronte a questa assoluta carenza documentale, l’amministrazione ha correttamente ritenuto l’istanza irricevibile e il soccorso istruttorio non attivabile.
Nota della Redazione
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