Canne fumarie e cambio d’uso in zona vincolata legittimano rimessione in pristino (TAR Marche n. 150 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico ogni opera percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico è soggetta a previa autorizzazione paesaggistica, anche quando sia astrattamente riconducibile al concetto di pertinenza o di opera precaria. La realizzazione di canne fumarie su un immobile ricadente in ambito tutelato integra intervento sottoposto a procedimento autorizzatorio, sebbene semplificato. L’assenza del titolo paesaggistico costituisce impedimento assoluto alla permanenza del manufatto e rende atto dovuto l’ordine di rimessione in pristino, poiché l’autorizzazione paesaggistica è presupposto autonomo e indefettibile rispetto al titolo edilizio. È altresì legittima l’ordinanza che, accertato il cambio di destinazione d’uso da porzione accessoria ad abitazione in contrasto con le NTA del PRG, imponga il ripristino della destinazione autorizzata.
Il Fatto
La Sezione Edilizia del Comune effettuava un sopralluogo su un immobile situato in zona extraurbana sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con DM 1 agosto 2001. Dal verbale emergevano nove abusi edilizi. La Direzione competente notificava quindi ai proprietari l’ordinanza di demolizione, con intimazione di rimuovere le opere e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro novanta giorni.
I ricorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili: genericità e contraddittorietà della motivazione, erroneità dell’accertamento, inapplicabilità della norma urbanistica richiamata e non necessità dell’autorizzazione paesaggistica per le canne fumarie. Il Comune si costituiva resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, in esito all’istruttoria disposta e alla dichiarazione resa a verbale dal difensore dei ricorrenti, gran parte dei manufatti risultava condonata o demolita spontaneamente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quanto ai punti da 2) a 9) dell’ordinanza, residuando l’interesse solo per il manufatto di cui al punto 1).
Su quest’ultimo, il TAR ha respinto le censure di genericità. Quanto all’ordine di rimessione in pristino delle canne fumarie, il Collegio ha osservato che non spetta al Comune fornire prova del loro impatto paesaggistico, neppure indicandone le misure precise. È pacifico che l’area è ricompresa in ambito tutelato e, sotto il profilo paesaggistico, assume rilievo tutto ciò che risulti percepibile come ingombro alla visuale o innovazione non diluibile nell’insieme paesistico.
La giurisprudenza, richiamata dal Collegio, afferma che le opere realizzate senza autorizzazione in territorio protetto, anche se pertinenziali o precarie e assentibili con mera DIA, devono sottostare alle misure ripristinatorie degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il d.P.R. n. 31 del 2017 conferma che l’inserimento di canne fumarie è sottoposto a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi dell’art. 3 e dell’allegato B. Secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire: la sua assenza rende legittima e atto dovuto la rimessione in pristino.
Quanto al cambio di destinazione d’uso, il Collegio ha precisato che l’ordinanza non contesta il passaggio da annesso agricolo ad accessorio di civile abitazione, bensì quello da porzione accessoria ad abitazione, vietato dall’art. 6 delle NTA del PRG. Il verbale di accertamento conferma la presenza di locali abitativi arredati e abitati, nonché il carattere non autorizzato del mutamento. L’ordinanza va quindi intesa come volta al ripristino della destinazione d’uso autorizzata, non essendo contestate difformità volumetriche.
Il ricorso è stato così respinto per il manufatto sub 1) e dichiarato improcedibile per il resto, con compensazione delle spese in ragione dell’eterogeneità delle situazioni sanzionate.
Nota della Redazione
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