DASPO, misure di prevenzione atipiche e valutazione degli elementi di fatto (TAR Marche n. 138 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO costituisce misura di prevenzione atipica applicabile a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura può essere disposta nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive. Non è necessaria l’accertata lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente il pericolo di lesione, in ottica di prevenzione, come nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo. L’accertamento dei presupposti resta incensurabile quando risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche. Il riconoscimento fotografico ex art. 348 c.p.p. non specificamente contestato costituisce elemento idoneo a fondare la valutazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Nel corso di una partita di calcio a 5 un gruppo di circa venti tifosi rivolgeva minacce al Presidente della squadra locale, ritenuto responsabile della retrocessione della compagine. Terminato l’incontro, il gruppo tentava di avvicinarsi al predetto, che si trovava sotto protezione della Polizia. Il ricorrente veniva riconosciuto come componente del gruppo e ritenuto autore di minacce; di qui la querela della persona offesa e il deferimento all’autorità giudiziaria.
Il Questore adottava un DASPO con cui interdiceva per cinque anni l’accesso ai luoghi degli incontri di calcio e disponeva per due anni l’obbligo di comparizione personale presso il Commissariato. Nelle more del giudizio la seconda misura, originariamente convalidata dal GIP, veniva revocata dal medesimo GIP per la diminuita pericolosità e il tempo trascorso dai fatti. Il ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR, che respingeva il ricorso compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, mentre gli agenti nel rapporto di servizio non avevano riferito alcunché sul suo conto, e che successivamente era intervenuta l’archiviazione della querela. La censura è disattesa: dalla relazione di servizio emerge che il gruppo assumeva un fare minaccioso e si allontanava solo alla vista della Polizia, e il ricorrente, pur non nominato nel rapporto, veniva identificato mediante visione di materiale fotografico non contestato quanto a falsità o travisamento.
Determinante risulta il verbale di individuazione fotografica ex art. 348 c.p.p., nel quale la persona offesa riconosce il ricorrente come colui che, aggrappandosi alla balaustra, gli rivolgeva una frase minacciosa. Di fronte a tale riconoscimento, le prove testimoniali richieste non sono ritenute decisive, non escludendo peraltro la presenza del ricorrente alla partita né la sua appartenenza alla tifoseria. Il fatto intimidatorio è del resto riscontrato dal GIP nel provvedimento di convalida della misura ex art. 6, comma 2, legge n. 401/1989, ove si legge che la condotta era commessa in gruppo e non degenerava per l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il DASPO è misura di prevenzione atipica applicabile a soggetti sintomaticamente pericolosi per l’ordine pubblico. La misura può essere disposta in presenza di condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi che pongono in pericolo la sicurezza pubblica, e non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, in ottica di prevenzione. L’accertamento resta incensurabile quando congruamente motivato su circostanze di fatto specifiche.
Quanto alla qualificazione della condotta, il Collegio ritiene che essa sia ascrivibile alla fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 6 legge n. 401/1989, che punisce chi, singolarmente o in gruppo, tenga una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico. Sull’ultimo motivo, relativo all’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, il Collegio osserva che la norma non distingue tra misura revocabile o irrevocabile: la prescrizione dell’obbligo di comparizione è “sempre disposta” nei confronti di chi sia già destinatario del divieto, restando al Questore solo la discrezionalità su modalità e durata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.