Esecuzione del giudicato e penalità di mora per il pagamento degli arretrati (TAR Toscana n. 764 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’incompleta esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, ordina all’ente l’integrale adempimento, assegnando un termine perentorio e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’esecuzione parziale non integra gli estremi dell’adempimento: spetta all’amministrazione provare l’avvenuto integrale pagamento. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Una docente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con condanna dell’amministrazione all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente e al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.
Esaurito inutilmente il termine per l’esecuzione spontanea, la ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo, con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si è costituita sostenendo di aver eseguito la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ritenuto il ricorso ammissibile. La sentenza ottemperanda era stata notificata all’amministrazione presso la sede reale e il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era decorso senza esito. Il titolo era inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, nei limiti di quanto già corrisposto. La difesa erariale ha prodotto il decreto di ricostruzione della carriera, ma non ha comprovato l’integrale pagamento delle somme liquidate in esecuzione del giudicato. La ricorrente ha depositato il cedolino da cui emerge la liquidazione di una somma a titolo di arretrato per ricostruzione della carriera, di importo largamente inferiore a quanto dovuto.
Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il ritardo maturato ha infine giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del carattere seriale della causa.
Nota della Redazione
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