Quinto d’obbligo calcolato sull’importo aggiudicato e non sulla base d’asta (TAR Lazio n. 11476 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi quadro, ai fini dell’applicazione dell’aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ex art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, la base di calcolo è costituita dal valore effettivamente aggiudicato, corrispondente alla quantità di prodotto offerta in sede di gara moltiplicata per il prezzo unitario ribassato, e non dal valore posto a base d’asta. La clausola convenzionale che impegna il fornitore “nei limiti dell’importo massimo spendibile pari alla base d’asta” costituisce un limite agli ordinativi delle stazioni appaltanti e non implica l’obbligo del fornitore di fornire fino a tale importo a prescindere dal ribasso offerto. L’interpretazione diversa determinerebbe la moltiplicazione della quantità di fornitura oltre il fabbisogno posto a base di gara, alterando un elemento essenziale della prestazione.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un lotto nell’ambito di un accordo quadro per la fornitura di farmaci alle aziende sanitarie del Lazio, impugnava la determinazione con cui la Regione disponeva l’aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto ex art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. In gara la ricorrente aveva offerto un prezzo unitario inferiore a quello base, ottenendo l’aggiudicazione per un importo notevolmente ridotto. La Regione, tuttavia, calcolava l’incremento del quinto assumendo come base il valore posto a base d’asta, con conseguente imposizione di fornire una quantità di prodotto superiore anche al doppio del fabbisogno stimato in gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava l’assenza del presupposto dell’esaurimento dell’importo contrattuale, atteso che dagli ordinativi risultava effettivamente raggiunto l’importo massimo spendibile. Ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla errata quantificazione del quinto. L’accordo quadro, ha osservato il Collegio, integra un contratto normativo e i contratti attuativi sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate nell’accordo stesso: l’oggetto della fornitura è determinato dalla quantità di prodotto, indicata negli atti di gara, e il prezzo offerto costituisce la contropartita di una prestazione così quantificata.
Ne consegue che l’“importo del contratto” cui fare riferimento per il calcolo del quinto d’obbligo non può che essere il valore effettivamente aggiudicato, corrispondente alla quantità offerta in gara. L’interpretazione dell’Amministrazione, che moltiplicava la fornitura in ragione del minor ribasso offerto, renderebbe la quantità di prodotto variabile in funzione del prezzo proposto, alterando un elemento determinante della prestazione in assenza di chiare indicazioni della stazione appaltante.
La clausola dell’accordo quadro che richiama l’importo massimo spendibile pari alla base d’asta va letta, secondo il Collegio, come un limite agli ordinativi delle aziende sanitarie, non come impegno dei fornitori ad obbligarsi fino a tale importo prescindendo dal ribasso. Analogamente, la disposizione convenzionale sull’aumento del quinto, che rinvia all’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, deve essere riferita all’importo della specifica aggiudicazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento nella parte in cui quantifica il quinto d’obbligo nei confronti della ricorrente.
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Nota della Redazione
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