Pannelli solari su immobile vincolato: diniego illegittimo per motivazione generica (TAR Marche n. 125 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego, anche parziale, di autorizzazione paesaggistica all’installazione di pannelli fotovoltaici in ambito vincolato deve fondarsi su motivazione particolarmente stringente. Non è sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio o l’oggettività del novum rispetto al contesto preesistente, perché in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo, sarebbe di per sé non autorizzabile. È necessaria una severa comparazione tra gli interessi coinvolti, che tenga conto della qualificazione dell’opera come intervento di pubblica utilità e della funzione ecologica della produzione di energia da fonte rinnovabile. Il difetto di motivazione che si risolva in una mera affermazione di principio impone l’annullamento del diniego e dell’autorizzazione che lo recepisce.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria nel Comune di Ancona di un immobile ricadente entro la fascia di 150 metri da un corso d’acqua tutelato ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, aveva eseguito opere abusive, tra cui un impianto fotovoltaico collocato su parte della falda sud del tetto. Presentava quindi istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004, comprensiva dell’ulteriore installazione di pannelli solari.
Dopo il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, la Soprintendenza rendeva il parere ex art. 167, comma 5: favorevole per le opere già realizzate, negativo per l’aggiunta di nuovi pannelli, per la manomissione del contesto tutelato e per gli effetti cumulativi. Il Comune rilasciava così l’autorizzazione paesaggistica n. A025/2024 limitatamente alle opere esistenti, negando l’autorizzazione per le ulteriori installazioni. La ricorrente impugnava la nota e l’autorizzazione nella parte di diniego.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava l’appartenenza del fosso ai corsi d’acqua elencati e si pretendeva l’inversione dell’onere probatorio in capo all’amministrazione, è respinto. Il Tribunale osserva che è stata la stessa ricorrente a riconoscere il vincolo, presentando l’istanza di compatibilità. L’amministrazione ha depositato l’estratto cartografico regionale delle acque pubbliche, in cui il fosso è raffigurato. La denominazione di “fosso” attiene a profili terminologici che non escludono l’iscrizione negli elenchi dell’art. 142, comma 1, lett. c).
Il secondo motivo è invece accolto. Il parere negativo si limita a una mera affermazione di principio, secondo cui ogni aggiunta di pannelli comporterebbe una manomissione del contesto tutelato. Il giudice richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le motivazioni del diniego di autorizzazione paesaggistica per impianti da fonte rinnovabile devono essere stringenti.
Il giudizio di compatibilità non può arrestarsi all’oggettività del novum, poiché in tal modo ogni opera sarebbe di per sé non autorizzabile. Occorre una severa comparazione tra gli interessi coinvolti, tanto più quando l’opera possiede un’espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta a finanziamenti agevolati. La produzione di energia da fonte solare contribuisce essa stessa, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.
Il Collegio osserva poi che la fotografia depositata dall’amministrazione mostra un paesaggio agricolo tipico della campagna marchigiana, attraversato da uno stretto corso d’acqua senza vegetazione laterale rilevante, mentre il tetto in questione costituisce un punto isolato difficilmente percepibile. Il difetto di motivazione è quindi evidente. L’autorizzazione resta valida solo per le opere espressamente assentite. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato posto a carico della Soprintendenza, il cui parere era vincolante per il Comune.
Nota della Redazione
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