Patrocinio a spese dello Stato: trust e poteri istruttori officiosi (Cass. civ. Sez. 2 n. 490 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il presupposto reddituale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 è verificato sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, senza che la legge richieda alcun requisito di involontarietà o di non colpevolezza della condizione di non abbienza. La volontarietà della condizione economica, quale quella conseguente alla segregazione di beni in un trust, non è di per sé ostativa al beneficio, salvo che emerga la disponibilità di risorse non dichiarate. Il superamento della soglia legale può essere provato anche per indizi, purché gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ. Nel giudizio di opposizione, regolato dal rito di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, il giudice, quale giudice di unico grado di merito, ha il potere-dovere di esercitare i poteri istruttori officiosi, anche se non sollecitato dalle parti, e deve motivare l’eventuale mancato esercizio.
Il Fatto
Il tribunale, su istanza di liquidazione del compenso del difensore, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa a un soggetto sottoposto ad azione di responsabilità per la gestione di una società fallita. La revoca era stata disposta ritenendo che la costituzione di un trust, avente ad oggetto beni immobili, fosse indice di una capacità reddituale superiore al limite di legge.
L’interessato aveva proposto opposizione, accolta dal tribunale, che aveva annullato la revoca valorizzando la dichiarazione sostitutiva presentata e la mancata allegazione, da parte del Ministero, di redditi ulteriori. Il Ministero della Giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2024, rammenta che l’istituto è finalizzato a garantire la difesa dei non abbienti e che la legge aggancia il beneficio al reddito dichiarato, superabile solo da prove contrarie, anche indiziarie. L’onere di dimostrare l’inveridicità della dichiarazione grava sul Ministero: la sola costituzione di un trust non è sufficiente a far presumere il superamento della soglia, ma deve essere supportata da indizi gravi, precisi e concordanti.
Nella specie, la revoca originaria si era basata su un’unica circostanza, la costituzione del trust, senza dimostrare che da questo fossero derivati redditi non dichiarati. Il trust non è di per sé contrario a norme imperative, essendo la segregazione patrimoniale lo scopo caratteristico dell’istituto, e la sua eventuale inefficacia relativa nei confronti dei creditori non ne determina la nullità.
La Corte accoglie invece la censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. Il giudice dell’opposizione, pur avendo rilevato la mancanza di prove sull’esistenza di redditi da trust, si era limitato a fare applicazione della regola dell’onere della prova, senza attivare i poteri previsti dall’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011. Tale potere è qualificato come potere-dovere, il cui mancato esercizio, nel giudizio di unico grado di merito, è sindacabile in cassazione.
La Corte esclude la configurabilità di un abuso del diritto nell’esercizio della domanda di ammissione, difettando il requisito della pluralità di modalità di esercizio del diritto, essendo questo rigidamente predeterminato dalla legge. La condotta del richiedente è valutabile sotto il profilo dell’eventuale falsità della dichiarazione, ma non come abuso dell’istituto.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, respinge il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando al tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.