L’offerta economica si intende per prezzo complessivo, non per prezzo unitario (TAR Marche n. 123 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento con criterio del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, l’offerta economicamente comparabile è individuata dall’importo totale soggetto a ribasso, quale unico valore certo dell’esborso a carico dell’amministrazione, e non dal prezzo unitario inserito nel modello di offerta. Un’eventuale difformità tra prezzo unitario dichiarato e prezzo complessivo non determina l’alterazione dell’offerta, ma integra un errore emendabile mediante semplice operazione aritmetica, in applicazione della buona fede esecutiva ex art. 1375 cod. civ. e dei principi del codice dei contratti pubblici. Le clausole della lex specialis che generano incertezza sul parametro di aggiudicazione sono annullabili in accoglimento del ricorso incidentale.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una gara per il servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero di fanghi da depurazione, con aggiudicazione al prezzo più basso. L’importo complessivo del lotto era determinato moltiplicando un prezzo unitario a base d’asta per la quantità annua presunta. Il ricorrente si collocava al secondo posto; l’aggiudicazione andava al concorrente controinteressato, che nel Modello Offerta Prezzi indicava un prezzo unitario e un prezzo complessivo non coerenti tra loro. La stazione appaltante si costituiva; la controinteressata resisteva e proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento della lex specialis nella parte in cui risultasse interpretabile in senso lesivo dei propri interessi, e in subordine dell’intera gara.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso introduttivo sosteneva che, moltiplicando il prezzo unitario dell’aggiudicataria per la quantità presunta, si ottenesse un prezzo complessivo superiore a quello dichiarato e, dunque, un ribasso effettivo inferiore a quello del ricorrente, con conseguente diversa collocazione in graduatoria.

Il Collegio ha respinto la censura, rilevando anzitutto un’incoerenza tra le clausole del Disciplinare, del Capitolato e la struttura del Modello Offerta Prezzi, che ha reso fondato il primo motivo del ricorso incidentale. L’unico valore certo e indicativo dell’offerta è l’importo totale soggetto a ribasso. Esso, coerentemente con l’art. 16 del Disciplinare, rappresenta il minore esborso a carico dell’amministrazione e non richiede ulteriori calcoli interpretativi.

Non è stato accolto l’argomento del ricorrente, che attribuiva rilievo esclusivo ai prezzi unitari perché indicati a pena di esclusione. L’art. 15 del Disciplinare imponeva di completare il modello in ogni sua voce, compresi prezzo complessivo, ribasso, costi della manodopera e oneri di sicurezza. Il prezzo unitario indicato dall’aggiudicataria deriva da un errore palese, ricavabile dividendo l’offerta complessiva per le quantità stimate e aggiungendo la quota unitaria degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore unitario di contratto risulta così coincidente con quello effettivo.

L’apparente discrasia contabile dipende da una parziale incoerenza della lex specialis, da emendare in accoglimento del ricorso incidentale. Le clausole del Capitolato, riferite ai prezzi unitari, operano nella fase esecutiva e vanno lette secondo la buona fede ex art. 1375 cod. civ. e il principio di reciproca fiducia ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. È stata quindi esclusa anche la violazione dell’immodificabilità dell’offerta: non vi è stata alcuna correzione del ribasso offerto, ma solo la rettifica dell’erronea quantificazione del prezzo unitario.

Il ricorso introduttivo è stato respinto; il ricorso incidentale accolto parzialmente. Le spese di entrambi i ricorsi sono state compensate; il contributo unificato del ricorso incidentale è stato posto a carico dell’amministrazione per soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *