Onere della prova sull’epoca dell’abuso edilizio e ordinanza di demolizione (TAR Marche n. 129 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Grava sul proprietario, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto e il suo carattere risalente rispetto all’introduzione del regime autorizzatorio. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce in capo all’Amministrazione l’onere della prova contraria. In difetto, l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è legittima: non richiede motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse, non essendo invocabili né l’affidamento del privato per il tempo trascorso, né la fiscalizzazione, che opera solo nelle ipotesi tipiche e nella fase esecutiva. La consulenza tecnica non può colmare le lacune probatorie della parte.
Il Fatto
A seguito di un esposto del ricorrente su alcune opere realizzate dal confinante, la Polizia Locale e i tecnici comunali eseguivano un sopralluogo presso le proprietà dei due privati, accertando l’assenza di titolo edilizio per alcuni manufatti siti nella corte di pertinenza del fabbricato del ricorrente. Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento ripristinatorio e, in data 12 settembre 2024, l’ordinanza di demolizione che ingiungeva la rimozione di quattro abusi: un magazzino in muratura con portico in aderenza, una baracca a uso sbroglio, un vano disimpegno e un ripostiglio in metallo.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’avvenuta demolizione spontanea di uno dei manufatti, la risalenza di alcune opere a epoca anteriore al 1967, il carattere pertinenziale degli interventi con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria e la violazione del legittimo affidamento. Si costituivano il Comune e il controinteressato confinante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione del giudizio, rilevando che il ricorrente non chiarisce in che modo la controversia sul confine, pendente davanti al giudice civile, inciderebbe sul destinatario del provvedimento demolitorio.
Nel merito, il primo motivo è infondato: la mail con cui si sarebbe comunicata la demolizione spontanea non è certificata nella ricezione, non sussistono i presupposti dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’eventuale abbattimento resta comunque ininfluente sulla legittimità dell’ordinanza. Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che l’onere della prova dell’epoca del manufatto incombe sul privato: solo elementi concreti trasferiscono la prova contraria in capo all’Amministrazione, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni sostitutive. Nel caso, l’Amministrazione ha supportato la datazione con sopralluogo, relazioni tecniche e foto aeree del 1955, 1972, 2003 e 2005, mentre l’atto di acquisto richiama una dichiarazione sulla preesistenza priva di valore decisivo.
Il terzo motivo è respinto: il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello civilistico e concerne solo opere di modesta entità, accessorie e prive di carico urbanistico. Un manufatto destinato a deposito non è coessenziale al bene principale, ben potendo essere usato autonomamente; la costruzione del portico, di superficie poco inferiore al magazzino, configura un’opera sottoposta a permesso di costruire. Le opere, in assenza di documentazione sulla consistenza dei manufatti originari, vanno qualificate come nuova costruzione. La fiscalizzazione non opera per la nuova opera realizzata senza permesso e, in ogni caso, attiene alla fase esecutiva, non alla legittimità dell’ingiunzione. La consulenza tecnica non può supplire alle lacune probatorie della parte.
Quanto al quarto motivo, l’ordine di demolizione non richiede motivazione specifica sul pubblico interesse, oltre al ripristino della legalità violata, e il tempo trascorso non genera affidamenti legittimi né deviazioni dal dovere sanzionatorio.
Il ricorso è respinto, con salva la verifica delle demolizioni medio tempore effettuate; le spese sono compensate per la complessità della ricostruzione cronologica degli abusi.
Nota della Redazione
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