Ferie dei magistrati e indipendenza: nessuna violazione costituzionale (TAR Marche n. 115 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, portato a trenta giorni dall’art. 16 del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, non lede l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria garantite dall’art. 104 Cost., né il diritto al riposo tutelato dall’art. 36 Cost. Il diritto alle ferie annuali retribuite è indisponibile e irrinunciabile e prescinde dallo status del lavoratore, trovando il proprio fondamento esclusivamente nell’art. 36, terzo comma, Cost. Esso garantisce il recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore e non postula un trattamento differenziato in ragione delle funzioni pubbliche svolte. La questione di legittimità costituzionale della disciplina, prospettata con riferimento agli artt. 36 e 104 Cost., è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
I ricorrenti sono magistrati ordinari in servizio presso un ufficio di sorveglianza e impugnano il decreto con cui il Presidente dello stesso ufficio ha disciplinato il piano di recupero delle ferie per l’anno 2015, decurtandole di quindici giorni in applicazione della disciplina sopravvenuta.
Deducevano la violazione dell’art. 90, comma 1, del r.d. n. 12/1941, la violazione degli artt. 3 e 77 Cost. per l’estraneità della materia penale al decreto-legge sulla giustizia civile e, infine, la lesione degli artt. 3, 36 e 104 Cost. Il Ministero della Giustizia, costituitosi, chiedeva il rigetto. Nel corso del giudizio i ricorrenti rinunciavano ai primi due motivi, insistendo sui restanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la residua doglianza muovendo dalla natura della fonte che legittima il provvedimento impugnato, individuata nell’art. 16 del d.l. n. 132/2014, che fissa in quarantacinque giorni il periodo annuale di ferie già previsto dalla normativa previgente e ne ridetermina la misura in trenta giorni.
La questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, con riferimento agli artt. 36 e 104 Cost., è ritenuta rilevante ma manifestamente infondata. Il Tribunale esclude che dalla diminuzione dei giorni di ferie possa desumersi un difetto di indipendenza e autonomia dello status del magistrato, ove la riduzione non appaia del tutto aliena e sproporzionata rispetto al trattamento generale degli altri lavoratori.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del magistrato come lavoratore che svolge funzioni pubbliche all’interno dell’amministrazione dello Stato. Per il solo suo status non può pretendere alcun trattamento privilegiato in materia di ferie, diritto che discende dall’art. 36 Cost. e non dall’art. 104 Cost. L’indipendenza e l’autonomia costituzionali vanno intese con riferimento alla funzione concretamente svolta, cioè alla spendita del potere conformativo dei rapporti giuridici: il Collegio non ravvisa alcuna correlazione tra la riduzione delle ferie e la dequotazione dell’autonomia e dell’indipendenza.
Il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2719, secondo cui le guarentigie di indipendenza della magistratura ordinaria non assumono rilievo in materia di ferie, né valgono a fondare un profilo di irragionevolezza della disciplina unitaria. Il diritto alle ferie annuali retribuite, tutelato dall’art. 36, terzo comma, Cost. come diritto indisponibile e irrinunciabile, risponde anche alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore.
L’intervento normativo, osserva il Collegio, ha allineato il numero di giorni di ferie dei magistrati a quello degli altri lavoratori della pubblica amministrazione, in un’ottica di uguaglianza formale e sostanziale. La misura di trenta giorni era già prevista in via generale dall’art. 1 della l. 23 dicembre 1977, n. 937. Quanto al richiamo alla Corte cost. n. 135/2025, esso è giudicato inconferente, perché relativo al trattamento economico del personale di magistratura, profilo correlato all’indipendenza e all’autonomia e rientrante nella teorica dei poteri diffusi. Il ricorso è pertanto in parte estinto per rinuncia e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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