Approvazione del PUC e natura collaborativa delle osservazioni private (TAR Liguria n. 691 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai cittadini e dai proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi; pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative e il loro rigetto, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. La norma procedimentale sopravvenuta che modifica l’iter di approvazione di un piano regola immediatamente i procedimenti in corso, salvo che non vi sia una disciplina transitoria e che non sussista una ragione di oggettiva incompatibilità. In sede di approvazione finale, la regione può apporre tutte le varianti necessarie per conformare lo strumento urbanistico al parere espresso dopo la prima adozione, senza che sia necessario procedere alla ripubblicazione.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un compendio in località Gravero nel Comune di Rapallo, hanno impugnato gli atti del procedimento di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, che collocava il loro cespite in una zona soggetta a disciplina speciale per la riqualificazione urbanistica, destinata alla realizzazione di strutture turistiche ricettive minori in ambito rurale. Avendo presentato osservazioni per contestare l’apposizione del vincolo turistico-ricettivo e chiedere parametri edificatori più favorevoli, i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione delle stesse, rinviate a una successiva fase di aggiornamento o variante del piano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Ligure ha preliminarmente dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per morte di uno dei ricorrenti originari, rinuncia di altri e mancata riassunzione, proseguendo l’esame esclusivamente nei confronti dei restanti ricorrenti.
Quanto al primo motivo, il collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3970 del 2022, secondo cui la modifica delle norme procedimentali regola immediatamente i procedimenti in corso. Ne deriva la corretta applicazione dell’art. 38 della l. reg. n. 36 del 1997, come novellato dall’art. 28 della l. reg. n. 15 del 2018, e non del successivo art. 40, abrogato e non applicabile estensivamente alla fattispecie.
Sul secondo motivo, la Corte ha precisato che le osservazioni dei privati non sono state accantonate ma esaminate nel merito e rigettate con motivazione articolata su due punti: la previsione di una destinazione abitativa alternativa e la necessità di una nuova pubblicazione in caso di accoglimento. Non trova pertanto applicazione il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2413 del 2025, riguardante osservazioni condivise dagli uffici e poi disattese in modo contraddittorio.
Il terzo motivo è stato respinto per genericità, non avendo i ricorrenti illustrato la natura facoltativa o vincolata dei singoli rilievi regionali. Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, è infondato perché il limite degli atti urgenti e improrogabili non opera per il commissario ad acta, figura tecnica chiamata a compiere atti obbligatori omessi dall’ente.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha chiarito che la disciplina della l. reg. n. 49 del 2009 sul c.d. piano-casa ha natura transitoria e deroga agli strumenti vigenti solo in attesa della sistemazione organica da parte dei comuni, che conservano ampia discrezionalità nell’individuazione delle aree di demolizione e ricostruzione. Gli ultimi due motivi sono stati respinti perché volti a censurare il merito di scelte pianificatorie discrezionali, insindacabili in assenza di prova di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento. Le spese sono state eccezionalmente compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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