Azzeramento del punteggio di anzianità e applicazione ratione temporis del regolamento comunale (TAR Sardegna n. 744 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di suolo pubblico per attività di spettacolo viaggiante, l’azzeramento del punteggio di anzianità per il mancato pagamento degli oneri di occupazione consegue all’applicazione della disciplina regolamentare ratione temporis vigente al momento dell’inadempimento, e non a quella vigente alla data del bando della procedura successiva. L’esclusione dalla graduatoria per l’anno successivo va invece disposta sulla base del regolamento vigente alla data di pubblicazione del bando, che sanziona l’inadempienza pregressa con l’esclusione, non con l’azzeramento del punteggio. L’eventuale errore commesso dall’Amministrazione in precedenti edizioni non legittima il privato a pretendere il mantenimento di un beneficio non dovuto.
Il Fatto
Un esercente di attività di spettacolo viaggiante impugnava la graduatoria definitiva per la concessione di suolo pubblico in occasione di una sagra, contestando l’azzeramento del punteggio di anzianità disposto dal Comune per il mancato saldo degli oneri di occupazione relativi all’edizione precedente. Il ricorrente, pur ammettendo l’inadempimento, sosteneva che la sanzione corretta sarebbe stata l’esclusione dalla procedura, ai sensi del regolamento vigente nel 2024, e non l’azzeramento del punteggio, che avrebbe compromesso la sua posizione nelle edizioni future.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito la successione temporale delle discipline regolamentari, rilevando che la fattispecie dell’inadempimento verificatosi nel 2023 è regolata dal regolamento vigente in quell’anno, che prevedeva espressamente la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità di presenza in caso di mancato pagamento entro il termine massimo della sagra. Da tale premessa il Collegio ha desunto che l’azzeramento del punteggio costituiva la conseguenza obbligata della corretta applicazione della disciplina ratione temporis vigente, con la precisazione che l’anzianità può ricominciare a maturare negli anni successivi, ove ricorrano i presupposti.
Quanto alla partecipazione alla procedura del 2024, il TAR ha evidenziato che la stessa è disciplinata interamente dalla versione del regolamento modificata nel 2024, la quale avrebbe imposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 21, comma 9, perché alla data di pubblicazione del bando egli risultava ancora inadempiente rispetto agli oneri dell’anno precedente. Il Collegio ha pertanto chiarito che la scelta del Comune di mantenere in graduatoria il ricorrente, pur azzerandone il punteggio, non può ritenersi illegittima, in quanto l’applicazione della sanzione espulsiva avrebbe addirittura prodotto un effetto più gravoso per lo stesso.
Il TAR ha infine respinto il motivo basato sulla presunta tolleranza dell’Amministrazione in occasione di precedenti edizioni, affermando il principio secondo cui l’eventuale errore commesso dall’Amministrazione non autorizza il privato a pretendere il mantenimento di una situazione non conforme alla disciplina vigente, né rende illogica la correzione operata nella graduatoria definitiva.
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Nota della Redazione
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