Compenso per manomissioni stradali esigibile solo ex post, non come condizione dell’autorizzazione (TAR Marche n. 116 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico al pagamento anticipato di un compenso per manomissioni previsto da una fonte regolamentare. Una siffatta previsione configura una prestazione patrimoniale imposta a carico di privati in assenza di copertura legislativa e viola l’art. 23 Cost. Il regolamento comunale che istituisce l’onere è privo di immediata efficacia lesiva e può essere impugnato unitamente all’atto applicativo. La pretesa patrimoniale è legittima solo se formulata ex post, all’esito dei lavori, e quantificata caso per caso quale corrispettivo dei danni o disagi effettivamente causati.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale con cui l’ente ha approvato il regolamento recante norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali e sulle aree comunali, nonché la nota applicativa con cui le è stato richiesto il versamento di € 2.250,00 a titolo di compenso per manomissioni.

La pretesa trovava fondamento nell’art. 9 del regolamento, che applica una tariffa pari al 50% di quella determinata per il ripristino. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione regolamentare, oltre all’inammissibilità e all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Le norme regolamentari vanno impugnate immediatamente solo quando producono una lesione diretta e attuale; le volizioni generali e astratte, suscettibili di ripetuta applicazione, ledono la sfera giuridica solo al momento dell’adozione dell’atto applicativo e vanno impugnate insieme a questo, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 454 del 15 gennaio 2024 e da Cons. Stato, sez. V, n. 7797 del 2019. Nel caso di specie il regolamento è privo di efficacia lesiva immediata, mentre la nota applicativa rende concreta la pretesa.

Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha rilevato che il compenso richiesto è dettagliatamente specificato nell’atto applicativo e che non sussiste violazione dell’art. 40 cod. proc. amm., peraltro solo genericamente dedotta.

Nel merito il ricorso è fondato. La questione riguarda la legittimità della pretesa di pagamento richiesta ex ante al concessionario quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione allo scavo. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2935 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 2497 del 2019, nonché la giurisprudenza amministrativa in materia, il Collegio ha qualificato l’onere come prestazione patrimoniale imposta in contrasto con l’art. 23 Cost., poiché gli obblighi pecuniari derivano da una determinazione unilaterale dell’amministrazione e non da un titolo civilistico.

Il Collegio ha osservato che le somme dovute sono solo quelle corrispondenti alle spese effettivamente comprovate e necessarie per il ripristino dei luoghi, laddove non correttamente realizzato. L’ente locale non ha il potere di esigere, tramite fonte normativa secondaria, il pagamento ex ante di una somma quale condizione per l’autorizzazione alla manomissione del suolo comunale.

La richiesta sarebbe legittima esclusivamente se effettuata ex post, all’esito dei lavori e quantificata caso per caso quale corrispettivo dei danni o disagi causati. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’atto applicativo e del regolamento presupposto nella parte in cui consente di esigere ex ante il compenso. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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