Termini PNRR per la VIA e decorrenza dalla pubblicazione integrativa (TAR Abruzzo n. 339 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per progetti ricompresi nel PNRR, ove l’Amministrazione proceda a una pubblicazione integrativa della documentazione, i termini per la conclusione del procedimento di VIA decorrono da tale nuova pubblicazione e non da quella iniziale. La richiesta di integrazioni documentali presentata dall’Amministrazione dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 27, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non può ritenersi tamquam non esset ai fini del computo dei termini quando il proponente vi abbia spontaneamente aderito, depositando la documentazione e mostrando di considerarla procedimentalmente rilevante, secondo il principio di buona fede e il divieto di venire contra facta propria. La mancata adozione del provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione non determina l’illegittimità del silenzio se il termine residuale di centotrenta giorni dalla pubblicazione non sia ancora decorso al momento del passaggio in decisione della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio della valutazione di impatto ambientale nell’ambito del procedimento unico ambientale, relativa alla realizzazione di un impianto eolico composto da undici aerogeneratori, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da ubicarsi in Comuni abruzzesi e molisani. L’intervento risultava ricompreso nella procedura PNRR ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 13/2023. L’istanza è stata presentata il 30 maggio 2024 e, dopo una complessa fase istruttoria con plurime richieste di integrazioni, il Ministero ha dichiarato la procedibilità e pubblicato l’avviso al pubblico il 24 febbraio 2025. Con nota del 13 gennaio 2026, il Ministero ha comunicato la pubblicazione di ulteriore documentazione integrativa, avviando una nuova consultazione pubblica; il 12 febbraio 2026 è stata indetta la conferenza di servizi, poi sospesa in attesa del rilascio della VIA. Ritenendo decorso il termine per la conclusione del procedimento, la società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, oltre al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che, per i progetti PNRR, l’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 prevede termini più ristretti: la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, mentre il direttore generale adotta il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni. Quanto al procedimento unico ambientale di cui all’art. 27, il termine per la conclusione della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni.
Il Collegio ha osservato che nel caso di specie il Ministero, con nota del 13 gennaio 2026, aveva comunicato la pubblicazione di ulteriore documentazione integrativa, riaprendo il termine per le osservazioni del pubblico. Secondo il Tribunale, tale pubblicazione determina la decorrenza dei termini dalla nuova pubblicazione e non da quella iniziale del 24 febbraio 2025. Ne consegue che, pur applicando i più ristretti termini previsti per i progetti PNRR, il termine di centotrenta giorni per l’adozione della VIA, decorrente dalla pubblicazione del 13 gennaio 2026, sarebbe scaduto solo il 23 maggio 2026.
Quanto alla doglianza relativa alla richiesta di integrazioni presentata dalla Soprintendenza il 28 marzo 2025, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, il Tribunale ha escluso che essa possa ritenersi irrilevante, evidenziando che la società vi ha spontaneamente aderito depositando la documentazione il 1° dicembre 2025. Secondo il Collegio, il proponente che si rende disponibile a fornire integrazioni anche dopo la scadenza del termine non può poi sostenere che la richiesta fosse radicalmente irrilevante, secondo il principio di buona fede e il divieto di venire contra facta propria, richiamando la giurisprudenza del TAR Marche n. 179 del 2022.
Alla data del passaggio in decisione della causa, il 12 maggio 2026, il termine per l’adozione della VIA non era ancora scaduto, essendo venuto a scadenza solo il successivo 23 maggio. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato, non potendosi configurare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in un momento in cui il termine per provvedere non era ancora decorso, con conseguente rigetto anche della domanda di rimborso dei diritti di istruttoria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.