Esenzione dai servizi di caserma illegittima per carenza di motivazione e istruttoria (TAR Piemonte n. 1376 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comandante di Corpo esenta un militare dai servizi armati di caserma, pur costituendo esercizio di una facoltà discrezionale, non può fondarsi sul mero rinvio alla direttiva interna. L’amministrazione è tenuta a svolgere un effettivo accertamento circa l’inidoneità del militare allo svolgimento dei servizi e a esternare in motivazione la specifica valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’esonero. Il referto redatto da specialista di fiducia dell’interessato, privo di considerazioni riferite all’idoneità alle mansioni tipiche del ruolo e non richiamato neppure per relationem, non integra il presupposto istruttorio dell’atto. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per carenza di istruttoria e di motivazione, con violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un militare in servizio presso un Reggimento di Artiglieria Terrestre impugnava l’atto con cui il Comando lo aveva esentato dai servizi militari di caserma fino a successiva comunicazione. Il provvedimento richiamava soltanto la direttiva 1039 (ex 2938), recante norme per la vita e il servizio interno di caserma, senza ulteriori specificazioni.

Il ricorrente lamentava il difetto di motivazione e la carenza istruttoria, deducendo la violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con comparsa di stile. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione dell’atto, rilevando l’assenza di un effettivo accertamento sull’inidoneità del militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il primo motivo, incentrato sulla insufficienza della motivazione del provvedimento di esenzione. Il ricorrente richiamava la direttiva secondo cui il Comandante di Corpo può esonerare il personale che concorre ai servizi di caserma per constatati motivi di servizio ovvero per eccezionali e comprovate esigenze personali. Tale facoltà, secondo la ricostruzione di parte, deve ritenersi eccezionale e condizionata all’accertamento di specifiche circostanze di fatto.

I giudici hanno reputato il motivo fondato. Dalla documentazione acquisita con l’accesso emergeva che il provvedimento era stato adottato sulla base del solo referto psicologico redatto da uno specialista di fiducia del militare, cui quest’ultimo si era rivolto per valutare il proprio stato di salute in vista dell’eventuale inizio di un percorso psicologico.

Il Collegio ha quindi individuato due ragioni di illegittimità. In primo luogo, la diagnosi di stress lavoro-correlato contenuta nel referto, pur evidenziando l’opportunità di un miglioramento delle condizioni sociali nel contesto lavorativo, non reca elementi espressi nel senso dell’opportunità di esentare il militare dai servizi. In secondo luogo, l’amministrazione non è stata richiamata al referto nel provvedimento e non ha dato conto in motivazione di aver svolto una specifica valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell’esonero.

Il provvedimento è stato pertanto ritenuto illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione, in conformità a quanto già osservato in sede cautelare. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità ulteriore dall’eventuale accoglimento. Il ricorso è stato quindi accolto e l’atto annullato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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