Compensazione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Piemonte n. 1385 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la compensazione dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione configura un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato, ancorato ai prezzari regionali aggiornati e a parametri oggettivi predeterminati dal legislatore, che non attribuisce alla stazione appaltante alcun potere autoritativo né margine di discrezionalità in ordine all’an e al quantum della pretesa. La posizione fatta valere dall’appaltatore assume la consistenza di un diritto soggettivo all’adeguamento, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche in presenza di una clausola contrattuale che non riconosca alla parte pubblica un potere di apprezzamento della richiesta.

Il Fatto

Una società appaltatrice otteneva dal Consiglio Regionale del Piemonte l’aggiudicazione di lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento e di sostituzione dei serramenti presso una sede istituzionale, a seguito di procedura negoziata. Il contratto veniva sottoscritto nel febbraio 2023 e i lavori, consegnati nell’aprile 2023, erano ultimati nel dicembre dello stesso anno.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la società chiedeva il riconoscimento della compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. La stazione appaltante respingeva l’istanza con provvedimento definitivo, eccependo l’inapplicabilità ratione temporis della normativa, la tardività della richiesta rispetto all’approvazione del certificato e l’assenza di riserve e di documentazione probatoria. La società impugnava gli atti davanti al giudice amministrativo. La Regione resisteva, eccependo in subordine il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo una più ponderata riflessione, ha ritenuto che difetti la giurisdizione del giudice amministrativo. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi.

Il Tribunale ha richiamato il principio per cui tale giurisdizione sussiste soltanto quando la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e sia ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Ha inoltre ritenuto superato l’orientamento che distingueva tra an e quantum, attribuendo al giudice amministrativo le controversie sulla spettanza e al giudice ordinario quelle sulla misura.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il discrimine tra le due giurisdizioni risiede nell’esistenza o meno di una clausola contrattuale che riconosca alla parte pubblica un potere discrezionale di apprezzamento della richiesta: in presenza di un potere vincolato, la pretesa dell’appaltatore corrisponde a un diritto soggettivo e la controversia ricade nella giurisdizione ordinaria.

Nel caso concreto, l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 non attribuisce alla pubblica amministrazione alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi. Il meccanismo rinvia ai prezzari regionali aggiornati annualmente e si risolve in un’operazione meramente contabile che rifluisce in un stato di avanzamento dei lavori, non in un provvedimento autoritativo. L’an discende direttamente dalla legge e il quantum è determinato da parametri oggettivi predeterminati.

La pubblica amministrazione, quindi, non agisce nell’esercizio di un potere autoritativo ma come contraente in posizione paritaria. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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