Commissione per insegnamento a contratto va costituita per settore scientifico-disciplinare (TAR Piemonte n. 1383 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto deve essere costituita per Aree/Settori scientifico-disciplinari corrispondenti all’insegnamento messo a bando. La nomina di un esperto esterno non appartenente ad alcun S.S.D. non sana il vizio di composizione del collegio, ma ne conferma l’inadeguatezza valutativa. In caso di vizio di erronea composizione dell’organo collegiale, la censura è assorbente rispetto alle altre e il giudice amministrativo non può che rilevarlo. La sopravvenuta carenza di interesse preclude l’annullamento, ma non l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

Il Fatto

Un ateneo pubblica un avviso unico di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto. Tra gli insegnamenti banditi figurano due moduli di informatica per il corso di laurea in Infermieristica, afferenti al settore S.S.D. INF/01. Alla procedura partecipa, tra gli altri, il ricorrente.

Il Consiglio di Dipartimento ratifica la nomina della Commissione, composta da docenti afferenti a settori medici e con l’ausilio di un esperto esterno. All’esito della valutazione il ricorrente non risulta vincitore. Dopo l’accesso agli atti, impugna la nomina della Commissione e gli atti della procedura davanti al TAR, deducendo l’illegittima composizione del collegio e altri vizi. Nelle more, le lezioni risultano svolte e concluse, sicché residua l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento, divenuta improcedibile. Residua però la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti, poiché il ricorrente ha dichiarato l’interesse ai fini risarcitori, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.

Il primo motivo è scrutinato per primo. Secondo l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, nel giudizio amministrativo i vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale rivestono carattere assorbente rispetto alle residue censure, poiché in tutte le situazioni di incompetenza il potere amministrativo non è stato ancora esercitato e il giudice non può che rilevare il vizio.

L’art. 4, comma 5, del Regolamento di Ateneo di attuazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, legge n. 240/2010 impone Commissioni costituite per Aree/Settori scientifico-disciplinari. I commissari titolari e il supplente appartengono a settori estranei al S.S.D. INF/01 proprio dell’insegnamento bandito. L’ateneo, pur autovincolato al proprio Regolamento, ha nominato soggetti competenti per il corso di laurea ma non per il settore della disciplina.

Non sana il vizio la nomina di un esperto esterno per il solo insegnamento di informatica. Questi è dirigente ICT e non docente universitario strutturato: non appartiene ad alcun S.S.D. e tantomeno all’INF/01. Il suo intervento rivela semmai la consapevolezza dell’ateneo circa la propria inadeguatezza valutativa, senza rimediarvi nelle forme prescritte.

Il Collegio respinge l’argomento secondo cui, trattandosi di corso elementare, l’incarico andrebbe assegnato a chi già lo ha ricoperto. Lo scopo della selezione è individuare il candidato più titolato, non perpetuare la continuità didattica, che determinerebbe disparità di trattamento in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Quanto all’asserita saturazione dei docenti del settore, la partecipazione a commissioni non è attività didattica frontale e il richiamato art. 6, comma 4, legge n. 240/2010 non prevede alcun limite di 120 ore. Il motivo è accolto; l’illegittimità degli atti è accertata ai fini risarcitori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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