Giudizio di ottemperanza su carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1375 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il titolo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’accertamento del credito. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. La misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza è accertata e all’amministrazione è assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.

Non avendo l’amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ritardo e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Capitale residuo e interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre accessori e oneri. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non si riconoscono ulteriori somme a titolo di astreintes, essendo il credito pecuniario adeguatamente tutelato dagli interessi legali.

Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Collegio segnala infine la serialità delle inottemperanze del Ministero e dispone la trasmissione della pronuncia alla Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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