Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 947 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, o resa in udienza. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è subordinato alla provenienza dalla parte e alla conoscenza della controparte, conseguibile anche mediante forme equipollenti alla notifica. Quanto alle spese, la regola dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che pone a carico del rinunciante le spese del giudizio, ammette deroghe quando la natura della controversia e la novità delle questioni giuridiche coinvolte integrano valide ragioni di compensazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato le FAQ n. 3 e 6 pubblicate dal Ministero della Ricerca sulla piattaforma “UniversItaly”, relative alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Il ricorso investiva anche la nota con cui una struttura universitaria aveva comunicato alla ricorrente di non poter conservare il posto presso l’Ateneo in caso di iscrizione al “semestre aperto”. In via subordinata erano impugnati i decreti ministeriali richiamati e i relativi allegati.
Nel corso del giudizio, con atto depositato l’11 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso stante la modifica del quadro fattuale di riferimento, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la ritualità della rinuncia. L’atto risulta notificato alle controparti e, dunque, proposto nel rispetto delle forme previste dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui la rinuncia è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale e dell’intervenuta conoscenza della controparte.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la conoscenza della rinuncia può conseguirsi non solo con la notifica o la dichiarazione agli atti, ma anche mediante forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza o il deposito dell’atto sottoscritto dalla parte con adesione delle difese avversarie (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4429 del 2015).
Nel caso concreto, le Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato e la struttura universitaria hanno espresso adesione alla rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna alle spese di giudizio. Non essendo stata formulata opposizione alla prosecuzione, il Tribunale ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione tra le parti, in adesione alla richiesta della ricorrente. La deroga alla regola dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che impone al rinunciante di sopportare le spese, è stata giustificata dalla natura della controversia e dalla novità delle questioni giuridiche coinvolte, ritenute valide ragioni di deroga.
Nota della Redazione
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