Inammissibilità del ricorso per cassazione per mescolanza di motivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 18265 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 360, primo comma, e 366, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorso per cassazione redatto con la tecnica del “copia e incolla” che assembli atti difensivi e provvedimenti dei giudizi di merito, giacché oblitera la regola di “contenuto-forma” della chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi. È altresì inammissibile il motivo che realizzi una mescolanza di censure eterogenee ed incompatibili, come la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In tema di prove, una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma postula l’allegazione di una delle tassative ipotesi di deviazione dai canoni legali di acquisizione o di valutazione della prova. Il mancato ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, con l’ulteriore preclusione della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il Fatto

La società mandante di un’ATI, alla quale era subentrata la società controricorrente, aveva agito in giudizio contro la mandataria per ottenere la restituzione della quota parte dei ricavi dell’appalto di sgombero neve e dei documenti di circolazione di alcuni automezzi, trattenuti dalla convenuta a garanzia di asserite riparazioni. Il Tribunale aveva condannato la società mandataria alla restituzione delle somme e dei libretti di circolazione, oltre al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, adita dalla soccombente, rigettava l’impugnazione. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria della controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha scrutinato congiuntamente i quattro motivi, dichiarandoli inammissibili per plurime ragioni. In via preliminare e generale, ha rilevato che il ricorso, sviluppato per oltre novanta pagine, era stato redatto con la modalità del “copia e incolla”, assemblando contenuti di atti difensivi e di provvedimenti dei gradi precedenti. Tale tecnica redazionale è stata ritenuta lesiva del requisito di “contenuto-forma” di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., che impone la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione dei motivi, impedendo la devoluzione al giudice di legittimità di una indistinta cognizione del materiale processuale.

Quanto al primo motivo, la Corte ne ha evidenziato l’inammissibilità per la mescolanza di censure eterogenee ed incompatibili, quali la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nonché per la genericità della censura relativa al cattivo governo delle prove, ribadendo che il vizio ex art. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo nelle tassative ipotesi di prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dai limiti legali o di prove legali disattese.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, con l’aggiunta, quanto al vizio di motivazione, della preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di diversità tra le decisioni di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto la mancata ammissione della CTU integra un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per vizio di motivazione e, comunque, soggetto alla medesima preclusione della doppia conforme. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per genericità, non avendo individuato la parte della motivazione oggetto di critica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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