Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’accredito sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1373 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione e riducibili in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 100/2025, adottata dal Tribunale di Novara in data 10 aprile 2025, con la quale era stata disposta la condanna dell’Amministrazione all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo complessivo di euro 1.500, oltre interessi legali, in relazione agli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata in data 11 aprile 2025 mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso, il 5 febbraio 2026, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione circa l’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato in questione.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, disponendo l’accredito sulla carta elettronica delle somme liquidate in favore della ricorrente, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.M. e ulteriormente ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e della oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la rifusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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