Ottemperanza al giudicato e prova dell’accredito del voucher formazione docenti (TAR Piemonte n. 1367 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento dell’amministrazione sulla base di un fatto positivo e verificabile: la mera allegazione di aver attivato l’accredito non è sufficiente se non è provata l’effettiva operazione. Il termine per l’adempimento decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, senza compenso quando l’attività rientra nei compiti istituzionali del nominato. Gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo effettivo; la rivalutazione non è dovuta se non è allegata un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge. L’omesso adempimento al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Un gruppo di docenti ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, le somme liquidate a titolo di contributo per la formazione. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato in copia attestata conforme ai sensi dell’art. 475 c.p.c.
L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento. Nelle more del giudizio, con memoria depositata nel maggio 2026, parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ottemperanza per una parte dei ricorrenti, mentre per un solo ricorrente la pretesa è rimasta insoddisfatta, pur avendo il Ministero affermato di aver disposto l’accredito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti che, alla data della memoria, risultavano soddisfatti dall’amministrazione nelle more del giudizio.
Per il ricorrente rimasto insoddisfatto, il Collegio ha verificato i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, richiamato quale termine per l’adempimento spontaneo.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto accertato l’inadempimento. Il Ministero, pur affermando di aver attivato l’accredito dei voucher in favore del ricorrente, non ha fornito prova che gli accrediti fossero stati effettivamente operati, poiché il nominativo del ricorrente non compariva tra quelli contenuti nel documento allegato alla propria nota difensiva. La Corte ha così ribadito che l’allegazione dell’avvio della procedura non equivale alla dimostrazione del pagamento.
Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato e a pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Gli interessi legali sono dovuti dalla data di pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo effettivo. Il Collegio ha invece escluso la rivalutazione, non avendo parte ricorrente allegato un’incidenza superiore al tasso di interesse di legge.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore e con termine di centoventi giorni per l’esecuzione dell’incarico; nessun compenso è stato riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del nominato. Non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alle spese, distratte ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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