Responsabilità del datore per esposizione ad amianto e danno biologico (TAR Lazio n. 716 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute derivanti da esposizione del lavoratore a fattori nocivi ha natura contrattuale e trova la propria fonte nel contratto di lavoro, integrato dall’art. 2087 cod. civ., che impone l’adozione delle misure tecnologicamente più avanzate a tutela dell’integrità fisica. Una volta che il lavoratore abbia provato l’esistenza della patologia, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale, grava sul datore l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie, secondo le conoscenze del tempo. La pericolosità dell’amianto è nota dai primi anni del ‘900, sicché l’ignoranza tecnico-scientifica non vale come esimente.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere la condanna del Ministero della difesa, datore di lavoro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Durante l’intera carriera, svolta dal 1968 al 1995 nel servizio antincendi, egli sarebbe stato esposto a polveri e fibre di amianto, indossando indumenti in tessuto ignifugo contenente amianto e operando su aeromobili con componenti della stessa sostanza.
Al ricorrente sono state diagnosticate asbestosi polmonare, broncopneumopatia cronico ostruttiva e una sindrome ansioso depressiva. Il Ministero ha riconosciuto con proprio decreto la dipendenza da causa di servizio delle patologie polmonari e la spettanza dell’equo indennizzo, negando invece il riconoscimento per la patologia psichica. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2087 cod. civ. e dei principi costituzionali in materia di salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2018: l’obbligo di sicurezza è incorporato nel rapporto obbligatorio e configura una responsabilità da inadempimento, con l’onere probatorio ripartito secondo l’art. 1218 cod. civ. Il lavoratore prova la patologia, la nocività dell’ambiente e il nesso; il datore deve provare l’assenza di colpa.
Quanto alla causalità, il giudice richiama la regola dell’art. 41 cod. pen. e il principio dell’equivalenza delle condizioni, con valutazione probabilistico-statistica (“più probabile che non”), secondo Cons. Stato n. 6952 del 2018 e Cons. Stato n. 7560 e n. 7564 del 2020.
Nel caso concreto risultano provate la patologia polmonare e la rilevante esposizione all’amianto, anche sulla base dello stesso decreto ministeriale di riconoscimento. Il Ministero non ha fornito la prova liberatoria. Il Collegio ricorda che la pericolosità dell’amianto è conoscibile dai primi del ‘900, come attestano il r.d. n. 442 del 1909 e il d.P.R. n. 303 del 1956, e che il ricorrente vi è stato esposto anche dopo la legge n. 257 del 1992 che lo ha bandito.
Accertata la responsabilità, il giudice liquida il danno non patrimoniale sulla base della verificazione disposta in corso di causa, che ha stimato il danno biologico permanente complessivo nel 10%, escluso quello temporaneo. Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene, stante la genericità delle contestazioni.
Il danno viene quantificato applicando le Tabelle Milanesi ed. 2024, con personalizzazione della sofferenza morale massima del 49%. La domanda di danno patrimoniale è invece respinta per difetto di allegazione e prova. Sull’importo va operata la compensatio lucri cum damno con quanto già percepito a titolo indennitario.
Nota della Redazione
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