Decadenza da concessione di bene pubblico per morosità spetta al giudice ordinario (TAR Piemonte n. 1339 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la decadenza da una concessione di bene pubblico, fondata sulla morosità nei pagamenti del canone e degli oneri accessori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 133, lett. b), cod. proc. amm. devolve al giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, ma esclude espressamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando l’atto impugnato trova la propria causa esclusiva nella morosità e i motivi di censura investono gli accordi di pagamento e le relative modalità, la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario.

Il Fatto

Un’associazione titolare di una concessione su locali di proprietà comunale, con durata fissata al 31 maggio 2027 e canone annuo rideterminato nel 2015, impugna davanti al giudice amministrativo la determina dirigenziale di decadenza dalla concessione e la successiva ordinanza di sgombero. Entrambi i provvedimenti le vengono notificati in pari data, dopo una travagliata sequenza di comunicazioni indirizzate a una casella di posta certificata non riferibile all’associazione e non attiva.

La ricorrente deduce di aver appreso solo tardivamente dell’esistenza di un debito per canoni, maturato durante una precedente gestione, e di aver manifestato piena disponibilità a sanarlo senza raggiungere un accordo con il Comune. Propone censure di vizio di notifica degli atti prodromici e di violazione delle garanzie partecipative. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva d’ufficio, già nella precedente udienza, un possibile difetto di giurisdizione e invita le parti a pronunciarsi. Nessuna delle parti formula rilievi sul punto. Il collegio affronta quindi in via pregiudiziale la questione, esaminando l’atto principalmente impugnato, ossia la determinazione dirigenziale di decadenza.

Dall’esame della causa emerge che la ragione di quella decadenza consiste nella morosità nei pagamenti del canone di concessione e degli oneri accessori. La morosità risulta contabilizzata, contestata e mai saldata. I motivi di censura investono gli accordi di pagamento e le relative modalità e sollevano anche questioni di indebito soggettivo.

La controversia, dunque, non attiene all’esercizio di un potere autoritativo sull’uso del bene, ma investe essenzialmente l’obbligazione pecuniaria del concessionario. Il Tribunale richiama la deroga dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., che sottrae alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti canoni e altri corrispettivi, e la giurisprudenza in materia, tra cui Cass. SS.UU. n. 8475 del 2022, TAR Lazio n. 306 del 2023 e TAR Lombardia n. 1884 del 2019.

Ne consegue che la cognizione appartiene al giudice ordinario, competente per territorio, davanti al quale la causa deve essere riproposta. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione alle parti per la riassunzione nei termini di legge. La particolare disciplina della materia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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