Ricorso inammissibile senza procura speciale che indichi la controversia (TAR Lombardia n. 1895 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti redatta su supporto analogico separato dal ricorso nativo digitale, notificata in copia informatica unitamente all’atto, non integra l’ipotesi di procura apposta in calce e deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia. Ove sia generica, essa non soddisfa il requisito della procura speciale imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e il ricorso è inammissibile. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né può trovare rimedio nell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo ermeneutico già esistente. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 non è più ammessa la regolarizzazione.

Il Fatto

Una docente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 39/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L’Amministrazione, non avendo adempiuto, è stata convenuta nel giudizio di ottemperanza.

Nel ricorso la parte ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti e ha escluso, preliminarmente, che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2026, il Tribunale ha ricordato che l’assenza delle parti in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio, escludendo l’obbligo di avviso quando la questione sia rilevata d’ufficio.

Nel merito, il Tribunale ha aderito al recente orientamento della Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso in cui la procura sia stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e la copia informatica sia stata notificata all’Amministrazione in allegato alla PEC contenente ricorso e relazione di notifica, in documenti informatici distinti. La procura in esame non indicava né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.

Il Collegio ha qualificato la procura come assolutamente generica: l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esige una procura speciale che indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile alla individuazione della controversia (richiamati Cons. Stato, sez. III, n. 866 del 2026 e n. 8552 del 2024; Cass. civ., Sez. Un., n. 37434 del 2022). Unica eccezione è la procura apposta in calce al ricorso, che si incorpora nell’atto (richiamate Cass. civ., sez. II, n. 14437 del 2019 e sez. VI, n. 24670 del 2019).

Tale eccezione non è estensibile in forza dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La copia informatica certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non supplisce all’esigenza che la procura rechi in sé gli elementi identificativi della controversia, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’indirizzo che ravvisava nella procura digitalizzata la procura speciale apposta in calce, ritenendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha stabilito la necessità che la procura preesista o sia coeva al ricorso. Determinante, per il Collegio, è che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo.

Quanto alla sanabilità, il Tribunale l’ha esclusa: la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione. Né è invocabile l’errore scusabile, istituto di stretta interpretazione, poiché la parte avrebbe potuto aderire prudentemente all’indirizzo più cautelativo già esistente. Il ricorso, notificato il 1° dicembre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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