Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Piemonte n. 1351 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando la sentenza azionata sia stata notificata all’Amministrazione soccombente e sia infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’obbligato abbia provveduto. Verificata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e la corresponsione delle somme liquidate, entro il termine fissato in motivazione. In caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Gli interessi legali decorrono dalla data di notifica della sentenza azionata fino al saldo effettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino. Quel provvedimento aveva accertato il suo diritto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione del personale scolastico.

La sentenza aveva altresì condannato il Ministero dell’Istruzione ad accreditare sulla carta l’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni indicati. Passata la decisione in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito formalmente, opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente, mediante posta elettronica certificata, presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha contestato di avere omesso di dare esecuzione al giudicato. Su queste basi il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli interessi, li ha riconosciuti nella misura legale dalla data di notifica della sentenza azionata fino al saldo effettivo.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’adempimento. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso.

Sulle spese, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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