Permesso di costruire convenzionato ammesso anche nelle zone Bd non sature (TAR Piemonte n. 1302 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire convenzionato è ammissibile anche nelle zone urbanistiche “Bd” per le quali le N.T.A. contemplino il solo permesso di costruire singolo: la previsione di opere di urbanizzazione a scomputo attiene alla discrezionalità dell’amministrazione e non contrasta con la scheda di zona, né con l’art. 49, comma 4, l.r. Piemonte n. 56/1977, che ammette il titolo convenzionato per gli interventi complessi. La qualificazione dell’intervento non richiede una formale sussunzione, essendo sufficiente il riferimento all’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e la funzionale connessione tra demolizione e nuova costruzione. Il computo della volumetria va riferito al “lotto di competenza” secondo la disciplina vigente al momento dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico, senza che rilevino gli asservimenti risalenti non trascritti.

Il Fatto

Un condominio e la proprietaria di una delle relative unità immobiliari impugnano davanti al TAR Piemonte gli atti con cui il Comune di Alpignano ha assentito un intervento edilizio su un lotto confinante. L’originaria particella catastale, un tempo unitaria e sulla quale alla fine degli anni ’60 insistevano un magazzino agricolo e una villetta, era stata frazionata dopo il rilascio delle licenze edilizie che avevano consentito la costruzione del condominio degli stessi ricorrenti.

Dopo l’istanza ostensiva, i ricorrenti hanno gravato la deliberazione di Giunta di approvazione del progetto e della bozza di convenzione, deducendo il contrasto con l’art. 25.2 delle N.T.A. e l’esaurimento della capacità edificatoria per asservimento del lotto al compendio condominiale. Nelle more del giudizio il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, impugnato con primi motivi aggiunti; la sospensione cautelare è stata disposta in appello dal Cons. Stato. Con secondi motivi aggiunti i ricorrenti hanno ribadito le censure sul computo volumetrico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito. Il primo nucleo contestativo cade perché l’art. 25.2 delle N.T.A., pur contemplando per le zone “Bd” il solo permesso singolo, non preclude il permesso di costruire convenzionato con cessione gratuita di aree e opere a scomputo degli oneri ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001.

La scelta delle opere a scomputo rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non contraddice la scheda di zona, che descrive le aree “Bd” come dense e già urbanizzate: la descrizione riporta i tratti del territorio rilevati in sede di redazione dello strumento e non impedisce l’integrazione volontaria della dotazione infrastrutturale da parte del privato. L’art. 49, comma 4, l.r. Piemonte n. 56/1977 ammette del resto il titolo convenzionato per gli interventi complessi, che richiedono coordinamento tra privato e amministrazione.

Il secondo nucleo contestativo non regge sul piano della qualificazione. Il rilievo sulla riconducibilità delle opere alla soppressa sostituzione edilizia e non alla ristrutturazione edilizia si fonda su una ricostruzione formalistica: demolizione e nuova costruzione sono funzionalmente collegate, avendo il permesso sempre presupposto la rimozione dei manufatti, ed è irrilevante che la demolizione sia avvenuta anticipatamente con S.C.I.A.. Il permesso richiama l’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e la scheda della sottozona “Bd4” ammette espressamente la nuova edificazione e l’ampliamento.

Il terzo e il quarto nucleo, tra loro connessi, sono parimenti infondati. Il preteso asservimento delle aree edificande al condominio, derivante dal titolo del 1968 e dalla dichiarazione richiamata, non è mai stato trascritto e non è opponibile ai successivi acquirenti. L’art. 25.2 delle N.T.A. impone la verifica del volume esistente per “lotto di competenza”, nozione che non può essere ricostruita tenendo conto delle pregresse trasformazioni.

La perimetrazione dei lotti va riferita alle singole estensioni esistenti al momento di entrata in vigore dello strumento urbanistico; poiché allora il terreno edificando era già separato dal condominio, i lotti erano distinti. L’art. 31.17 delle N.T.A. detta prescrizioni pro futuro e non serve a ricostruire l’assetto edilizio antecedente. La capacità edificatoria non era dunque esaurita e andava calcolata secondo l’indice di sottozona di 2 mc/mq. Il quinto nucleo, sulla convenzione, cade in via derivata. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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