Ritenute previdenziali e interessi nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1303 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile che abbia riconosciuto differenze retributive, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta previdenziale a carico del lavoratore solo se versa tempestivamente all’ente i contributi; in caso di pagamento tardivo o parziale, la ritenuta non è consentita e il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore. Ne deriva che l’ottemperanza è inesatta se il datore trattiene quella quota e non versa gli interessi legali e l’eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi liquidati nel titolo. La tempestività del versamento si commisura al momento in cui il diritto è maturato, non alla data della pronuncia che lo accerta. Integra gli artt. 19 e 23 della L. 218/1952. Il giudice amministrativo, accertata la parziale inesecuzione, ordina l’integrale esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero al pagamento di differenze retributive per il periodo anteriore al riconoscimento di una fascia stipendiale, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi. Formatosi il giudicato, egli ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario e una penalità di mora.

Il Ministero si è costituito sostenendo di avere già corrisposto la somma in linea capitale e documentando l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha invitato le parti a chiarire tempi e modi dell’esecuzione. Il ricorrente ha replicato che l’ottemperanza era incompleta: erano state operate trattenute previdenziali a carico del lavoratore e non erano stati versati gli interessi. Il Ministero non ha replicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR accerta che il pagamento della somma in linea capitale è avvenuto prima del deposito del ricorso, circostanza non contestata e acquisita ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Resta però contestata l’applicazione delle ritenute previdenziali sulla somma lorda riconosciuta dal giudice civile. Dal prospetto della Ragioneria emergono ritenute che il Ministero non ha dimostrato non riferirsi, in tutto o in parte, alla quota a carico del lavoratore.

Il Collegio richiama l’art. 19 della L. 218/1952, secondo cui il contributo a carico del lavoratore è trattenuto sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga, e l’art. 23 della stessa legge, che disciplina l’ipotesi di versamento tardivo o parziale. Dal combinato delle due norme la giurisprudenza di legittimità ricava che la ritenuta è consentita solo se il datore versa tempestivamente la quota a carico del lavoratore.

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9688 del 2024; n. 18524 del 2022; n. 22426 del 2021), per cui in caso di pagamento non tempestivo il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore. Ai fini della tempestività rileva il momento in cui il diritto è maturato, non la data della pronuncia che lo accerta.

Il TAR richiama poi l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, n. 6838 del 2023; Sez. IV, n. 3629 del 2016), secondo cui accertamento e liquidazione del credito per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute gravanti sul lavoratore. Ne segue che il Ministero, se ha operato quelle ritenute, ha ottemperato in modo inesatto ed è tenuto a versare le somme indebitamente trattenute.

È inoltre pacifico che non sono stati corrisposti gli interessi legali né l’eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: il Ministero deve dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e ampia libertà nella scelta dei capitoli di spesa. È accolta la domanda di penalità di mora, commisurata agli interessi legali su quanto ancora dovuto, con decorrenza dalla notifica della sentenza. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.

Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero si inserisce in un contenzioso seriale e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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