Il riconoscimento del titolo estero richiede l’accreditamento dell’istituto nello Stato d’origine (TAR Lazio n. 10628 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Svizzera ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della Convenzione di Lisbona postula che l’istituto erogante sia non solo autorizzato a operare, ma anche accreditato e inserito nel sistema di istruzione superiore dello Stato d’origine. Il titolo rilasciato da un istituto privo di riconoscimento ufficiale in detto Stato è estraneo all’ambito di applicazione della disciplina convenzionale e non può essere valutato, nemmeno in via comparativa, perché manca il controllo di qualità da parte dell’autorità competente. Le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire al titolo un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato di provenienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., istituto privato di formazione non accreditato dalle autorità elvetiche, per le classi di concorso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il Ministero rigettava l’istanza rilevando che l’ente non figura nell’elenco delle università accreditate in Svizzera e non è autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento, con conseguente impossibilità di procedere alla valutazione del titolo nel quadro della Direttiva 2005/36/CE.
Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo numerosi motivi incentrati sulla violazione del contraddittorio procedimentale, sulla libertà della scienza nell’ordinamento svizzero e sui principi europei di libera circolazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, valorizzando il disposto della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata con la legge n. 148/2002, che definisce istituti di insegnamento superiore solo quelli riconosciuti dall’autorità competente come appartenenti al sistema di istruzione superiore della Parte. La Corte ha richiamato il Manuale EAR-European Area of Recognition, il quale esclude che la sola autorizzazione a operare o la presenza sul territorio possano comprovare l’ufficialità dell’istituzione ai fini del riconoscimento delle qualifiche.
Con specifico riferimento al sistema elvetico, il Collegio ha osservato che la linea di discrimine tra gli istituti appartenenti allo spazio formativo interno e quelli che fanno parte del sistema universitario svizzero risiede nell’accreditamento. L’appartenenza dell’I.S.F.O.A. allo spazio formativo elvetico è quindi irrilevante, non essendo l’istituto accreditato né incluso negli allegati all’Accordo italo-svizzero del 7 dicembre 2000 sul reciproco riconoscimento dei titoli.
Sotto il profilo del diritto unionale, il TAR ha richiamato la recente pronuncia della CGUE del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di considerare un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto e privo di carattere ufficiale nello Stato d’origine, non potendo invocarsi la fiducia reciproca in assenza di garanzie sulla qualità delle competenze attestate.
Quanto alle doglianze procedurali, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata ritenuta non invalidante in forza dell’art. 21-octies della medesima legge, trattandosi di provvedimento vincolato per l’assenza dei presupposti di riconoscimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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