Revoca del nulla osta e ritardo del SUI: rileva la nuova occupazione (TAR Campania n. 1665 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione non può applicare meccanicamente le conseguenze della mancata stipula del contratto di soggiorno quando il ritardo nella convocazione delle parti sia a essa imputabile. L’art. 22, comma 6, del D.Lgs. 286/98 impone la convocazione entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore: l’inerzia protratta per circa ventuno mesi integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e palese irragionevolezza. Il principio di buona fede e leale collaborazione, positivizzato all’art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, impone di valutare le sopravvenienze, specie se conseguenza diretta del ritardo procedimentale. Assume rilievo decisivo la nuova occupazione stabile reperita dal lavoratore, che impone all’Amministrazione di individuare il titolo di soggiorno più idoneo alla regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, è entrato regolarmente in Italia il 13 giugno 2023, munito del visto rilasciato sul nulla osta ottenuto dalla società datrice di lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il nulla osta era stato emesso dal SUI di Napoli il 2 agosto 2022.
La convocazione per la stipula del contratto di soggiorno è intervenuta solo il 13 marzo 2025, a circa ventuno mesi dall’ingresso. Nel frattempo la società originaria è stata ammessa a una procedura concorsuale nel dicembre 2023, il rapporto si è interrotto e il ricorrente ha reperito un nuovo impiego a tempo indeterminato. Alla convocazione il datore originario non si è presentato e il SUI, con provvedimento del 2 maggio 2025, ha revocato il nulla osta. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Campania, che in sede cautelare ha sospeso il provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione di due elementi fattuali decisivi: il ritardo abnorme dell’Amministrazione e la condotta diligente del ricorrente. La convocazione a ventuno mesi viola il termine di otto giorni fissato dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e non è imputabile al lavoratore.
La tesi dell’Amministrazione, secondo cui la revoca sarebbe atto vincolato ex art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/98, è respinta come eccessivamente formalistica. Essa trascura i principi di buona fede, collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza, tanto più pregnanti quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona.
Il primo vizio è l’eccesso di potere per palese irragionevolezza e difetto di istruttoria. L’Amministrazione non può addossare al privato le conseguenze negative di una situazione che essa stessa ha contribuito a determinare con la propria inerzia. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati a collaborazione e buona fede, con portata bilaterale.
La condotta del ricorrente — che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con altra azienda, documentandolo in sede procedimentale — costituisce una sopravvenienza che il SUI aveva il dovere di valutare. Ignorarla significa adottare una decisione astratta, in contrasto con la ratio della normativa sull’immigrazione.
Quanto al permesso per attesa occupazione, l’argomento dell’Avvocatura non è dirimente: sebbene l’art. 22, comma 11, del T.U.I. presupponga la cessazione di un rapporto già instaurato, i principi di effettività impongono di non penalizzare lo straniero che, per l’inerzia amministrativa, non ha potuto formalizzare il primo rapporto. In sede di riesame l’Amministrazione dovrà individuare lo strumento più idoneo alla regolarizzazione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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