Riconoscimento titolo estero sostegno, silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 2285 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea quando siano integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere, ossia la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, il termine complessivo è pari a quattro mesi dalla presentazione della domanda, decorrendo trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e tre mesi per il provvedimento conclusivo. Il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza, ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro un termine congruo e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 22 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, al fine dell’esercizio della professione di docente.

Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente: per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua il soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, osserva il Tribunale, è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun pronunciamento. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati.

Quanto al termine, il Collegio richiama il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e quello specifico dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: il comma 2 fissa in trenta giorni dal ricevimento della domanda l’accertamento della completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni; il comma 6 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Il termine complessivo approda quindi a quattro mesi.

Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che risultasse adottato il provvedimento finale e non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il responsabile del competente Dipartimento, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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