Carta docente inerzia Ministero cessata materia segnalazione Corte conti (TAR Piemonte n. 1217 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro recanti condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione del contributo per la formazione docente, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato civile, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina la dichiarazione di cessata materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dell’intervenuta ottemperanza, dell’identità e semplicità delle questioni e della riunione in fase decisoria. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, ove assuma caratteri di serialità e determini plurime condanne a carico dell’Erario, giustifica la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per gli eventuali profili di competenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza di distinte sentenze del Tribunale di Ivrea e del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione del docente, per importi nominali compresi tra 500,00 e 2.500,00 euro.
Le sentenze del giudice ordinario erano passate in giudicato. Fissata la camera di consiglio, le parti hanno dato atto che tutte le decisioni erano state eseguite. I ricorsi, riuniti per identità delle questioni, sono stati decisi con un’unica pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi in considerazione dell’identità delle questioni, della coincidenza dei difensori e dell’esito comune. Il TAR ha richiamato la rilevanza della connessione impropria ai fini della possibile riunione nell’ambito dei giudizi di ottemperanza, richiamando un precedente del Consiglio di Stato.
Il thema decidendum era costituito dalla verifica dell’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro. Le parti hanno dato atto, in camera di consiglio, che le decisioni sono state integralmente eseguite. Su tale presupposto il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione a tutti i ricorsi riuniti.
Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole tenendo conto dell’intervenuta ottemperanza, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, dell’identità e semplicità delle questioni e della riunione in fase decisoria. La somma è stata liquidata e le spese distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il passaggio di maggiore interesse è la segnalazione alla Corte dei conti. Il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare integrale esecuzione al giudicato civile non costituisce ipotesi isolata, ma si inserisce in un contesto che ha acquisito caratteri di serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per il mancato riconoscimento del beneficio della carta docenti e, più in generale, per errata applicazione di istituti lavoristici al personale dipendente. Su tali condanne, rimaste inottemperate, maturano interessi legali, eventuali penalità e spese di giudizio.
Il TAR ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei conti del Lazio per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, demandando alla Segreteria la comunicazione alle parti e al commissario ad acta designato.
Nota della Redazione
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