Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Puglia n. 164 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, a fronte di tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà del ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dagli atti e dai comportamenti del Comune di Carovigno che avrebbero determinato la mancata o ritardata stipula della convenzione attuativa di un piano di lottizzazione in località Pantanagianni, con conseguente mancata vendita dei suoli di proprietà e degli immobili da edificare. La domanda risarcitoria si inseriva in un risalente contenzioso tra l’amministrazione e i proprietari delle aree, che avevano già promosso azione per l’esecuzione del progetto di lottizzazione.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendone la declaratoria, mentre il Comune, costituitosi, insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è stata resa dal ricorrente prima della trattenuta in decisione della causa all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Richiamando un consolidato orientamento, il Collegio ha affermato che nel processo amministrativo, a seguito di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Al contrario, il giudice deve limitarsi ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, in forza del principio dispositivo in senso ampio che attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione sino al momento della decisione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in considerazione del fatto che le difese spiegate dall’amministrazione erano successive alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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