Obbligo di corrispondere la carta docente e trasmissione alla Corte dei Conti (TAR Piemonte n. 1215 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza al giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quando l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, assegnando termine per il pagamento e nominando il commissario ad acta per il caso di inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, che discende dal titolo e dalla legge: i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale, interessi e accessori secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ. È necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell’azione coattiva. L’accertata serialità dell’inadempimento giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato.

Non essendo stata soddisfatta la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice amministrativo precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione coattiva.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, oltre interessi e accessori di legge, dedotti gli importi versati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta un dirigente del Ministero, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

L’Amministrazione è condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, rilevata la serialità dell’inerzia del Ministero nell’esecuzione di plurime condanne in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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