Mappa telefonia mobile, silenzio assenso non applicabile ai piani annuali dei gestori (TAR Emilia-Romagna n. 1175 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I piani annuali presentati dai gestori di telefonia mobile non coincidono con i programmi di cui all’art. 8 L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000 e non devono contenere l’indicazione puntuale degli impianti; ad essi, pertanto, non si applica il silenzio assenso, previsto solo per i programmi e per le autorizzazioni dei singoli impianti. Il divieto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in centro storico e nelle aree vincolate, posto dall’art. 12.1.8 del RUE e dall’art. 5 del Regolamento comunale, non è illegittimo quando è circoscritto a specifiche zone ritenute rilevanti per l’identità storico-culturale della comunità locale, con scelta non manifestamente irragionevole. Il Comune non si sostituisce al gestore nelle valutazioni tecniche sulla copertura del segnale quando prende atto che questi non ha allegato le ragioni tecniche che imponevano la localizzazione in centro storico.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, chiedeva l’annullamento in parte qua della deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 17.12.2020, recante approvazione della mappa delle localizzazioni 2020, e dei presupposti regolamenti comunali, oltre all’accertamento del silenzio assenso che si sarebbe formato sul piano di rete presentato il 27.05.2020, comprendente due aree di ricerca in centro storico.

Il Comune non aveva inserito nella mappa i due siti, perché ricadenti interamente in centro storico, su edifici vincolati o classificati beni culturali, non compatibili con l’art. 12.1.8 del Tomo III del RUE. La società deduceva l’estensione del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, il contrasto del divieto con l’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, come riformulato dall’art. 38 D.L. n. 76/2020, l’esorbitanza dai poteri comunali e il difetto di istruttoria. Il Comune eccepiva inammissibilità e improcedibilità e richiamava la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8745/2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida, dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto a una delle due aree di ricerca, inserita nel piano approvato per l’anno 2024. Nessuna ulteriore utilità avrebbe tratto la società dall’eventuale annullamento.

Permane l’interesse quanto alla seconda area. Il Tribunale rileva che le doglianze erano già state proposte in relazione al piano per l’anno 2018 e degli atti presupposti, e sono state respinte in via definitiva dal Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8745/2024. Sussistono quindi i presupposti degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d), seconda parte, Cod. proc. amm. per motivare mediante integrale richiamo a quella pronuncia.

Sul primo profilo, il Collegio riafferma che i piani annuali dei gestori sono altro rispetto ai programmi di cui all’art. 8 L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000, non dovendo contenere l’indicazione puntuale degli impianti. Ne deriva l’inapplicabilità del silenzio assenso, espressamente previsto solo per i programmi e per le autorizzazioni dei singoli impianti.

Sul secondo profilo, il divieto di localizzazione in centro storico e nelle aree vincolate non è illegittimo: non ha natura generalizzata sull’intero territorio comunale, ma è circoscritto a zone ritenute dall’ente rilevanti per l’identità storico-culturale della comunità, con decisione non manifestamente irragionevole o illogica.

Infine, il Comune non si è sostituito al gestore nelle valutazioni tecniche sulla copertura del segnale. Pur consapevole dell’equiparazione ex lege degli impianti alle opere di urbanizzazione, l’Amministrazione ha preso atto che la società non aveva allegato e dimostrato le ragioni tecniche che ne imponevano la localizzazione in centro storico, peraltro già coperto da impianti esistenti. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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