Ricalcolo buonuscita per scatti stipendiali forze di polizia militari (TAR Lazio n. 10052 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, ivi incluso l’Arma dei Carabinieri, e non al solo personale della Polizia di Stato. Il beneficio dei sei scatti stipendiali, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, spetta altresì a chi cessa dal servizio a domanda, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e la sua inosservanza non determina alcuna decadenza. Il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita non è prescritto se la domanda è proposta entro cinque anni dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

Numerosi ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda con diritto al trattamento di pensione, avendo maturato al momento del congedo oltre 55 anni di età anagrafica e 35 anni di servizio utile, adivano il TAR Lazio per ottenere l’accertamento del diritto al computo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS, costituitosi in giudizio, eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto e ne contestava nel merito la fondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione, richiamando il principio consolidato secondo cui il termine quinquennale decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito conseguente al pagamento rateale.

Nel merito, la sentenza ha confermato l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione e dal Consiglio di Stato, affermando che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche alle forze di polizia ad ordinamento militare. La nozione di “forze di polizia” richiamata dalla norma è ampia e, in virtù dell’art. 16 della legge n. 121/1981, include l’Arma dei Carabinieri. Inoltre, l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha espressamente confermato la perdurante applicazione del beneficio a tale personale.

Quanto al personale cessato a domanda, la Corte ha escluso che la mancata presentazione dell’istanza di collocamento in quiescenza entro il termine del 30 giugno possa comportare la decadenza dal beneficio, trattandosi di un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo, senza effetti sull’attribuzione dei sei scatti.

Il Tribunale ha infine precisato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo alla maggiorazione della base pensionabile, non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che rimane disciplinato dalla norma speciale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti stipendiali e con spese di lite compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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